Art. 3-ter.
                         Accesso con riserva
((    1.  A  decorrere  dall'anno  scolastico 2005-2006, gli iscritti
all'ultimo   anno  dei  corsi  di  specializzazione  all'insegnamento
secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in
scienze  della  formazione  primaria  possono  presentare  domanda di
inclusione  con  riserva  nelle  graduatorie  permanenti  di  cui  al
presente  decreto,  alle  scadenze previste per l'aggiornamento delle
medesime.   Coloro  che  frequentano  i  corsi  universitari  per  il
conseguimento della specializzazione nel sostegno, purche' abilitati,
possono   presentare   domanda   di   inclusione  con  riserva  nelle
graduatorie   per   il   sostegno,   alle   scadenze   previste   per
l'aggiornamento   delle   medesime.  L'attribuzione  dei  punteggi  e
l'inserimento   definitivo   nelle   graduatorie   permanenti  verra'
effettuato  dopo  la presentazione del titolo di abilitazione, il cui
termine   e'   fissato  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
  2.  A  decorrere  dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie
permanenti  di  cui  all'articolo  401 del testo unico, sono altresi'
iscritti   con   riserva,  fino  al  conseguimento  del  titolo,  gli
insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di
cui  all'articolo  2  del  presente decreto, limitatamente all'ultimo
scaglione   previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge  3 luglio  2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Per il testo dell'art. 401 del testo unico si vedano
          riferimenti normativi all'art. 1.
              -  Per  il  testo  dell'art. 1, comma 1, lettera b) del
          decreto-legge   3 luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 si vedano
          riferimenti normativi all'art. 1.