Art. 3-ter. Accesso con riserva (( 1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purche' abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verra' effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine e' fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresi' iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. )) Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 401 del testo unico si vedano riferimenti normativi all'art. 1. - Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 si vedano riferimenti normativi all'art. 1.