Art. 3-quater. Proroga dell'utilizzazione di personale (( 1. Al fine di garantire la continuita' della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, e' prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalita' del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalita' e delle competenze gia' acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testa dell'art. 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998: «Art. 2. - L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e alla Scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresi' le specifiche attivita' richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non puo' essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione». - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44 reca: «Proroga delle utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 33733/BL del 2 dicembre 1998». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315: «4. Le universita' possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalita' di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalita' sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica. 5. Per le finalita' di cui al comma 4 possono essere altresi' utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.». - Per il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 si vedano riferimenti normativi all'art. 2.