Art. 3-quater.
               Proroga dell'utilizzazione di personale
((    1.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  della  formazione
universitaria  agli  iscritti  ai  corsi  di laurea per la formazione
primaria   e  alle  scuole  di  specializzazione  per  l'insegnamento
secondario  e  di  valorizzare  le competenze acquisite, e' prorogata
l'utilizzazione,  presso  le  suddette  strutture  universitarie, del
personale  della  scuola  elementare e secondaria che, con decorrenza
1° settembre  2004,  cesserebbe  dall'utilizzazione disposta ai sensi
dell'articolo 2  del  decreto  del Ministro della pubblica istruzione
2 dicembre  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  60 del
13 marzo   1999,   e   del   decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso
scopo  e  fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di
cui  al  comma  5  dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315,
nella  parte  in  cui  prevede che i docenti e i dirigenti scolastici
della  scuola  elementare  non  possano  essere  utilizzati,  per  le
finalita'  del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori
ad  un  quinquennio.  In  sede  di adozione dei decreti di attuazione
dell'articolo  5  della  legge  28 marzo  2003, n. 53, si tiene conto
della   professionalita'   e  delle  competenze  gia'  acquisite  dal
personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testa  dell'art.  2 del decreto del
          Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998:
              «Art.   2.   -   L'utilizzazione  ha  durata  biennale,
          rinnovabile  per  un  ulteriore biennio con decisione degli
          organismi  preposti,  rispettivamente, al Corso di laurea e
          alla Scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono
          altresi'  le  specifiche  attivita'  richieste  ai  docenti
          utilizzati,   che   rispondono  ai  Consigli  dei  predetti
          organismi  in  merito  al  proprio  lavoro.  Una  ulteriore
          utilizzazione non puo' essere disposta se non sia trascorso
          un quadriennio dalla cessazione».
              -    Il    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  28  aprile 2003, n. 44
          reca:   «Proroga  delle  utilizzazioni  disposte  ai  sensi
          dell'art.  2  del  decreto  ministeriale  n. 33733/BL del 2
          dicembre 1998».
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 4 e 5 della
          legge 3 agosto 1998, n. 315:
              «4. Le universita' possono utilizzare personale docente
          in  servizio  presso  istituzioni  scolastiche,  al fine di
          svolgere   compiti  di  supervisione  del  tirocinio  e  di
          coordinamento  del  medesimo con altre attivita' didattiche
          nell'ambito  di corsi di laurea in scienze della formazione
          primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento
          nelle  scuole  secondarie. Le modalita' di utilizzazione di
          detto  personale sono determinate con decreti del Ministero
          della  pubblica  istruzione,  nel limite di un onere per il
          bilancio   dello   Stato,   relativo   alla  spesa  per  la
          sostituzione  dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per
          il  1998,  di  lire  28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50
          miliardi   a   decorrere   dal   2000.  In  sede  di  prima
          applicazione  delle  disposizioni  del presente comma, tali
          modalita'  sono  individuate  nella  concessione di esoneri
          parziali    dal   servizio.   Gli   atenei,   con   proprie
          disposizioni,  adottano  apposite  procedure di valutazione
          comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare,
          sulla   base   di   criteri   generali   determinati  dalla
          commissione  di  cui  all'art.  4,  comma  5, della legge 9
          maggio  1989,  n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di
          partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
          Delle  commissioni  incaricate  dagli  atenei di provvedere
          alle   valutazioni   comparative   fanno   comunque   parte
          componenti designati dall'amministrazione scolastica.
              5.  Per  le  finalita' di cui al comma 4 possono essere
          altresi'   utilizzati,  per  periodi  non  superiori  a  un
          quinquennio,  docenti  e  dirigenti scolastici della scuola
          elementare,  su  richiesta  delle  strutture didattiche dei
          corsi  di  laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del
          contingente  previsto  dall'art.  456,  comma 13, del testo
          unico  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui
          al  comma  4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno
          tali per effetto dell'applicazione del comma 6.».
              -  Per  il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003,
          n. 53 si vedano riferimenti normativi all'art. 2.