Art. 4.
     Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione
                 alla professione di medico chirurgo
  1.  In  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 1, primo comma del
regolamento  sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro
per   la  pubblica  istruzione  9 settembre  1957,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  271  del  2 novembre 1957, con ordinanza del
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  e'
indetta,  per  l'anno  2004,  una  sessione straordinaria di esami di
Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della professione di medico
chirurgo,   riservata  ai  possessori  della  laurea  in  medicina  e
chirurgia,  conseguita  secondo l'ordinamento previgente alla riforma
((  introdotta  dal  regolamento  ))  di  cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999,  n.  509,  ed  ai  relativi  decreti attuativi, (( entro l'anno
accademico 2002-2003. ))
  2.  Le  prove  degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le
disposizioni  vigenti  prima  della  data di entrata in vigore (( del
regolamento  di  cui  al  decreto  ))  del  Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.
  3.  Gli  esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate
con   ordinanza   ministeriale,   tenuto   conto   del  numero  degli
interessati.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione del presente articolo, si
provvede  con  le maggiori entrate realizzate dalle universita' con i
proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a
carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri
aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato  e  per il bilancio delle
universita'.
  5.  Fermo  restando quanto previsto dal presente articolo gli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo  si  svolgono  secondo  la  disciplina  prevista  dal citato
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca n. 445 del 2001.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1, primo comma, del
          regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del
          Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957:
              «Gli  esami  di Stato per l'abilitazione allo esercizio
          delle   professioni  di  dottore  commercialista,  attuano,
          medico chirurgo, chimico farmacista, ingegnere, architetto,
          agronomo,    perito    forestale,    veterinario    e   per
          l'abilitazione  nelle  discipline  statistiche  hanno luogo
          ogni anno in due sessioni».
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
          reca:  «Regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia
          didattica degli atenei».
              -    Il    decreto    del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca 19 ottobre 2001, n. 445
          reca:  «Regolamento  concernente  gli  esami  di  Stato  di
          abilitazione    all'esercizio    della    professione    di
          medico-chirurgo.   Modifica   al   decreto  ministeriale  9
          settembre    1957,    e    successive    modificazioni   ed
          integrazioni».