Art. 4-bis. Idoneita' a professore associato (( 1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle universita' nel ruolo dei professori associati. 2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle universita' interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370: «7. E' legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati». - Si riporta il testo degli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382: «Art. 50 (Inquadramento nella fascia dei professori associati). - Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita' nel ruolo dei professori associati: 1) professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto- legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni: nonche' quelli che completano il triennio di cui al decreto- legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Universita' o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facolta' con i quali l'incarico e' stato conferito; 2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; 3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. A tal fine il preside della facolta' rilascia sulla base della documentazione in possesso della facolta' attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attivita' didattica e scientifica». «Art. 51 (Giudizio di idoneita). - I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalita' stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unita', si provvedera' alla costituzione di piu' commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio. La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa puo' essere anche parziale allorche' i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento. Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita' scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato. Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attivita' scientifica e didattica da loro svolta. Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneita' nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'. Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilita' previste nel presente decreto. Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita' professionale nel campo scientifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario. I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra universita' o scuola». «Art. 52 (Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneita). - I giudizi di idoneita' si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalita' stabiliti nel precedente art. 43. La prima tornata di giudizi sara' indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La seconda tornata sara' indetta entro il 31 dicembre 1982. Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneita', successivamente alla prima tornata, sara' indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata. Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi. Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneita' sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo puo' essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento. I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico. Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneita' successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneita' partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata. In caso di esito negativo il giudizio puo' essere ripetuto nella terza tornata. Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico. I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneita', salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale e' espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneita', cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facolta' loro riservati dalle norme in vigore, nonche' le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresi' lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneita' richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo. Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni». «Art. 53 (Modalita' degli inquadramenti). - Colui che abbia superato il giudizio di idoneita' presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato. La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facolta' in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avra' luogo su deliberazione motivata del consiglio di facolta' sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline gia' attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facolta', con delibera adottata in conformita' a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, puo' procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorche' non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione. L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Universita' ove l'incarico stesso e' svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneita' per lo stesso raggruppamento concorsuale. Il titolare di piu' incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda e' subordinato al motivato parere favorevole della facolta' interessata. Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facolta' in cui prestano servizio come assistenti di ruolo. In tal caso la domanda di inquadramento e' presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facolta'. Copia della domanda e' trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico e' svolto. Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione puo' essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facolta' interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facolta'. Per la facolta' di medicina, si terra' conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede. Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50. Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facolta', entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico puo' entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facolta' presso cui svolge l'incarico. Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facolta', assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facolta' e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto puo' rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato. Le facolta' sono tenute a deliberare sulle domande di assegnazione entro sessanta giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa. Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto e' disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneita' l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneita' presti servizio presso una Universita' non statale puo' presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalita' previste per le Universita' statali, all'Universita' medesima. L'Universita' non statale puo' deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti. Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione dell'Universita' non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento. Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facolta' competenti. A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Universita' non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Universita' statali. Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Universita' per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneita' sono inquadrati presso le Universita' statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Universita' per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avra' luogo in conformita' delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'Universita' stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032. Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convenzione stipulata dall'Universita' con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneita', fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneita' di cui al precedente art. 50 conservano altresi' lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri gia' previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresi' confermato l'obbligo per le Universita' di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537: «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle universita' relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attivita' istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;». - La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».