Art. 4-bis.
                  Idoneita' a professore associato
((    1.  A  decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto
dall'articolo  8,  comma  7,  della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e'
legittimamente conseguita l'idoneita' di cui agli articoli 50, 51, 52
e  53  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con
riserva  ai  relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione
dell'efficacia  di  atti  preclusivi  alla  partecipazione emessi dai
competenti   organi   di  giurisdizione  amministrativa,  li  abbiano
superati  e  siano  stati  inquadrati dalle universita' nel ruolo dei
professori associati.
  2.   Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere
dall'anno  2006,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dei
trasferimenti    assegnati   alle   universita'   interessate   dalle
disposizioni   di   cui  al  comma  1  a  valere  sul  fondo  per  il
finanziamento   ordinario   delle   universita'   statali,   di   cui
all'articolo  5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n.
537,   come   rifinanziato   dalla  tabella  C  allegata  alla  legge
24 dicembre 2003, n. 350.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 7, della legge
          19 ottobre 1999, n. 370:
              «7.  E'  legittimamente  conseguita  l'idoneita' di cui
          agli  articoli  50,  51, 52 e 53 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  11  luglio  1980,  n.  382, da parte dei
          tecnici  laureati  di  cui  all'art. 1, comma 10, penultimo
          periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in
          servizio  al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai
          relativi  giudizi  per  effetto di ordinanze di sospensione
          dell'efficacia  di  atti  preclusivi  alla  partecipazione,
          emesse    dai    competenti    organi    di   giurisdizione
          amministrativa, li abbiano superati».
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 50, 51, 52 e 53
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382:
              «Art.  50  (Inquadramento  nella  fascia dei professori
          associati). - Nella prima applicazione del presente decreto
          possono  essere  inquadrati,  a domanda, previo giudizio di
          idoneita' nel ruolo dei professori associati:
                1) professori incaricati stabilizzati di cui all'art.
          4 del decreto- legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n.
          766,  e  successive  modificazioni  e integrazioni: nonche'
          quelli  che completano il triennio di cui al decreto- legge
          23   dicembre   1978,  n.  817,  convertito  in  legge  con
          modificazioni  dalla  legge  19  febbraio  1979,  n. 54, al
          termine dell'anno accademico 1979-80.
              I  professori  incaricati  che  non hanno completato il
          triennio  di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 19
          febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento
          nel  ruolo dei professori associati all'atto del compimento
          del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo
          gratuito  e'  titolo  il  compimento del periodo necessario
          alla  stabilizzazione,  di cui all'art. 4 del decreto-legge
          1°   ottobre   1973,  n.  580,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 1973, n. 766, ed
          integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre
          1978,  n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla
          legge  19  febbraio  1979,  n.  54, certificato dal rettore
          dell'Universita'   o   dal   direttore   dell'istituto   di
          istruzione   superiore   con   documentazione   degli  atti
          ufficiali  della  facolta'  con i quali l'incarico e' stato
          conferito;
                2)   gli   assistenti   universitari   del  ruolo  ad
          esaurimento  di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre
          1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge 30 novembre 1973, n. 766;
                3)  i  tecnici  laureati, gli astronomi e ricercatori
          degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli
          orti  botanici,  i  conservatori  dei  Musei,  in  servizio
          all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          inquadrati   nei   rispettivi   ruoli,   che  entro  l'anno
          accademico  1979-80  abbiano  svolto  tre anni di attivita'
          didattica   e   scientifica,   quest'ultima  comprovata  da
          pubblicazioni  edite,  documentate  da  atti della facolta'
          risalenti   al   periodo  di  svolgimento  delle  attivita'
          medesime.  A  tal  fine  il preside della facolta' rilascia
          sulla  base della documentazione in possesso della facolta'
          attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
          attivita' didattica e scientifica».
              «Art.  51  (Giudizio  di  idoneita).  -  I giudizi sono
          espressi,  per  ciascun  raggruppamento  di  discipline, da
          apposite  commissioni  nazionali composte da tre professori
          ordinari   o   straordinari  e  formate  con  le  modalita'
          stabilite nel precedente art. 45.
              Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per
          un  determinato  raggruppamento  disciplinare  superi le 80
          unita',   si   provvedera'   alla   costituzione   di  piu'
          commissioni.   I   concorrenti  saranno  distribuiti  nelle
          commissioni in parti uguali, per sorteggio.
              La  commissione  deposita la relazione conclusiva entro
          quattro  mesi  dalla  data  della  sua  prima convocazione.
          L'approvazione  degli atti avviene con decreto del Ministro
          della  pubblica  istruzione,  previo  parere  del Consiglio
          universitario  nazionale.  Essa  puo' essere anche parziale
          allorche'  i  rilievi  siano  scindibili  e  non  investano
          l'intero procedimento.
              Il   giudizio   e'   inteso  ad  accertare  l'idoneita'
          scientifica  e  didattica  del  candidato  ad  assumere  le
          funzioni di professore associato.
              Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici
          presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui
          svolta.
              Nella  valutazione  saranno  tenuti in considerazione i
          giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e
          sulle funzioni svolte dai candidati.
              Sui   singoli   candidati  vengono  formulate  motivate
          relazioni  scritte  attestanti  l'attivita'  scientifica  e
          didattica da loro svolta.
              Tali   relazioni   vengono  pubblicate  nel  Bollettino
          ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
              Coloro  che  hanno  presentato domanda di ammissione ai
          giudizi  di  idoneita'  nella  prima  tornata  e  non hanno
          superato   il   giudizio   possono  presentare  domanda  di
          ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'.
              Le  domande  devono  contenere  l'esplicito  impegno ad
          osservare,  in  caso  di  giudizio  positivo,  le  norme in
          materia   di   tempo   pieno,   di   tempo  definito  e  di
          incompatibilita' previste nel presente decreto.
              Per  i  giudizi  di  idoneita'  di coloro che intendono
          essere  associati presso la Scuola superiore per interpreti
          e traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la
          nomina  di  due  esperti  nominati con decreto del Ministro
          della    pubblica    istruzione,   sentito   il   Consiglio
          universitario  nazionale, in una rosa di quattro nominativi
          di   persone   altamente   qualificate  per  i  servizi  di
          interpretazione   e   di   traduzione   di   organizzazioni
          internazionali,   proposta   dalla   Scuola  superiore.  Il
          giudizio   e'   basato   prevalentemente   sulla  capacita'
          professionale   nel  campo  scientifico,  dimostrata  anche
          nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola
          ed   e'   integrato  da  una  prova  didattica.  Le  stesse
          disposizioni   sull'integrazione   delle   commissioni  con
          esperti  valgono  per  i  concorsi  a  posti  di professore
          ordinario,   di   professore  associato  e  di  ricercatore
          universitario.
              I  professori  associati  e  i ricercatori universitari
          restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono
          essere trasferiti ad altra universita' o scuola».
              «Art.  52  (Procedura per il conseguimento del giudizio
          di  idoneita).  -  I giudizi di idoneita' si svolgeranno su
          base  nazionale  per  raggruppamenti  di discipline, in due
          tornate  e  sono  indetti  con  decreto  del Ministro della
          pubblica  istruzione,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana.
              I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli
          stessi  criteri  e  modalita' stabiliti nel precedente art.
          43.
              La  prima  tornata  di  giudizi  sara' indetta entro 90
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
              La  seconda  tornata sara' indetta entro il 31 dicembre
          1982.
              Per  coloro  che  maturano  il diritto a partecipare al
          giudizio  di idoneita', successivamente alla prima tornata,
          sara' indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata
          ad essi riservata.
              Le  domande di ammissione, le quali sono limitate ad un
          solo   raggruppamento   di   discipline,   dovranno  essere
          presentate  entro  il  sessantesimo giorno dalla data della
          Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di
          giudizi.
              Gli  aspiranti  possono  presentare  domanda  per  quel
          raggruppamento   per   il  quale  abbiano  maggiori  titoli
          scientifici.  La  prova  di idoneita' sostenuta nella prima
          tornata  in  caso  di  esito  negativo puo' essere ripetuta
          nella   seconda   tornata   per   lo  stesso  o  per  altro
          raggruppamento.
              I professori incaricati stabilizzati che non presentano
          domanda  di  partecipazione neppure alla seconda tornata di
          giudizi  idoneativi,  ovvero  che  avendo  partecipato alla
          predetta  tornata,  non  conseguono  il  giudizio  positivo
          decadono dall'incarico.
              Coloro   che  maturano  il  diritto  a  partecipare  al
          giudizio  di  idoneita'  successivamente alla prima tornata
          dei  giudizi  di  idoneita' partecipano al giudizio indetto
          con la seconda tornata.
              In  caso  di  esito  negativo  il  giudizio puo' essere
          ripetuto nella terza tornata.
              Gli  aventi  titolo  di cui al precedente comma che non
          presentano   la  domanda  di  partecipazione  alla  seconda
          tornata,  ovvero  che,  avendo  partecipato  alla  predetta
          tornata,  non conseguono il giudizio idoneativo nella terza
          tornata, decadono dall'incarico.
              I    professori    incaricati    aventi   titolo   alla
          partecipazione  al  giudizio di idoneita', salvo il diritto
          all'inquadramento  in  caso  di  esito positivo, conservano
          fino al termine dell'anno accademico nel quale e' espletata
          l'ultima tornata dei giudizi di idoneita', cui hanno titolo
          a partecipare, tutti i diritti e le facolta' loro riservati
          dalle  norme  in  vigore, nonche' le funzioni eventualmente
          svolte  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27  marzo  1969,  n. 129, ed il relativo
          trattamento economico maturato.
              Gli  assistenti  di cui al precedente art. 50, n. 2) ed
          il  personale  di  cui  allo  stesso articolo n. 3) che non
          conseguono il giudizio di idoneita' per l'inquadramento nel
          ruolo  dei  professori associati o non intendono sottoporsi
          al  giudizio  stesso, conservano il loro stato giuridico ed
          economico.
              Conserva  altresi'  lo  stato giuridico ed economico di
          assistente  di  ruolo  l'assistente che, cumulando anche la
          posizione  di  incaricato  stabilizzato,  non  consegue  il
          giudizio  di  idoneita'  richiesto  per l'inquadramento nel
          ruolo  dei professori associati o non intende sottoporsi al
          giudizio medesimo.
              Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti
          ai  compiti  didattici  degli  assistenti  universitari del
          ruolo  ad esaurimento, ivi comprese le attivita' didattiche
          a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni».
              «Art.  53  (Modalita' degli inquadramenti). - Colui che
          abbia superato il giudizio di idoneita' presenta domanda di
          inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla
          comunicazione  del  risultato  del  giudizio,  indicando la
          disciplina  appartenente  al raggruppamento per il quale ha
          conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere
          inquadrato.
              La  richiesta  motivata dell'interessato viene valutata
          dalla  facolta'  in base alle proprie esigenze e nei limiti
          degli   insegnamenti   disponibili.  In  mancanza  di  tali
          presupposti  l'inquadramento  avra'  luogo su deliberazione
          motivata  del consiglio di facolta' sentito l'interessato e
          parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale su
          altra   disciplina   dello   stesso   raggruppamento  o  di
          raggruppamento  affine,  avendo prioritariamente assicurato
          l'incremento  del  numero  dei  corsi  per  discipline gia'
          attivate  in  relazione alle effettive esigenze didattiche.
          Ove  peraltro  lo riconosca opportuno per motivate esigenze
          didattico-scientifiche,  la facolta', con delibera adottata
          in  conformita' a criteri generali indicati con decreto del
          Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole
          del  Consiglio universitario nazionale, puo' procedere alla
          chiamata  dell'associato  anche  per discipline comprese in
          raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento
          ai  sensi  del primo comma del presente articolo, ancorche'
          non  siano  previste dal relativo statuto. In tali casi, in
          deroga alle procedure previste dall'art. 17 del testo unico
          delle  leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
          decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente
          della  Repubblica  sono  conseguentemente  aggiornati,  nel
          termine  di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera,
          gli  statuti  stessi,  previo  parere favorevole del senato
          accademico e del consiglio di amministrazione.
              L'avente   titolo   all'inquadramento   che  svolga  un
          incarico  di  insegnamento  presenta  la domanda al rettore
          dell'Universita'  ove l'incarico stesso e' svolto, restando
          ivi  assegnato,  qualora  abbia  superato  il  giudizio  di
          idoneita' per lo stesso raggruppamento concorsuale.
              Il  titolare di piu' incarichi ha diritto di optare per
          una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal
          caso,   il   rettore  della  sede  universitaria  prescelta
          trasmette  copia  della  domanda  ricevuta al rettore della
          sede  universitaria  o  ai rettori delle sedi universitarie
          ove  sono  svolti,  rispettivamente,  l'altro  o  gli altri
          incarichi   di  insegnamento.  Qualora  l'opzione  riguardi
          disciplina  diversa  da  quella  precedentemente impartita,
          l'accoglimento  della  domanda  e'  subordinato al motivato
          parere favorevole della facolta' interessata.
              Gli  assistenti  di  ruolo  con  o  senza  incarico  di
          insegnamento  possono  chiedere  di  essere  assegnati alla
          facolta' in cui prestano servizio come assistenti di ruolo.
              In  tal  caso la domanda di inquadramento e' presentata
          al  rettore  della  sede  universitaria  cui  appartiene la
          predetta  facolta'.  Copia  della domanda e' trasmessa, ove
          sussista  l'incarico di insegnamento, al rettore della sede
          universitaria in cui l'incarico e' svolto.
              Nel  caso  previsto dal precedente comma l'assegnazione
          puo'   essere   disposta   previo   parere   del  Consiglio
          universitario   nazionale,   su  motivata  richiesta  della
          facolta'   interessata,   in   relazione   alla   effettiva
          consistenza  degli organici ed al numero degli insegnamenti
          impartiti  nella  facolta'. Per la facolta' di medicina, si
          terra' conto della durata del servizio di assistenza e cura
          prestato dal richiedente nella sede.
              Il  disposto  dei  precedenti  quarto e quinto comma si
          applica  al personale appartenente alle categorie di cui al
          n. 3) del precedente art. 50.
              Nel  caso di mancato accoglimento delle loro richieste,
          gli  assistenti  di  ruolo  senza  incarico ed il personale
          appartenente  alle categorie di cui al n. 3) del precedente
          art.  50,  possono essere chiamati da altre facolta', entro
          due  anni dalla scadenza del termine di presentazione della
          domanda  di  inquadramento,  continuando  a svolgere, nella
          sede  originaria,  le  funzioni  inerenti alla qualifica di
          appartenenza.   Nel  caso  di  mancato  accoglimento  della
          richiesta  di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con
          incarico  puo'  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
          mancato  accoglimento  della  richiesta  stessa, presentare
          domanda alla facolta' presso cui svolge l'incarico.
              Ove,   nel  termine  di  due  anni  predetto,  non  sia
          intervenuta  alcuna  chiamata,  il  Ministro della pubblica
          istruzione,  sentiti gli interessati e le facolta', assegna
          con  proprio  decreto  gli  aventi  titolo non chiamati, su
          conforme  parere del Consiglio universitario nazionale, con
          preferenza  per  le  facolta'  e  corsi  di laurea di nuova
          istituzione,  procedendo in primo luogo all'assegnazione di
          coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata,
          e  quindi  di  coloro  che  sono  stati  giudicati  idonei,
          nell'ordine,  nelle  tornate  successive.  L'avente diritto
          puo'  rimanere  nella  sede  originaria  con le funzioni di
          assistente  fino  allora svolte qualora non accetti la sede
          proposta  dal  Ministero.  In  tal  caso decade dal diritto
          all'inquadramento come professore associato.
              Le  facolta'  sono tenute a deliberare sulle domande di
          assegnazione  entro sessanta giorni dal termine di scadenza
          della    loro    presentazione    e    devono   trasmettere
          immediatamente  al  Ministero  della pubblica istruzione la
          delibera stessa.
              Gli  inquadramenti  vengono  disposti  con  decreto del
          Ministro  della  pubblica  istruzione  a  decorrere  dal 1°
          novembre  di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto
          e'  disposta  l'assegnazione del posto relativo. Per coloro
          che superano il primo giudizio di idoneita' l'inquadramento
          decorre,  agli  effetti  giuridici dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              Qualora  l'avente  titolo  all'inquadramento  che abbia
          superato  il  giudizio  di idoneita' presti servizio presso
          una  Universita'  non  statale  puo'  presentare domanda di
          inquadramento   negli   stessi  termini  e  con  le  stesse
          modalita'    previste    per    le   Universita'   statali,
          all'Universita' medesima.
              L'Universita'  non  statale  puo'  deliberare in merito
          all'eventuale istituzione dei posti di professore associato
          su cui disporre gli inquadramenti.
              Qualora  il numero dei posti istituiti sia inferiore al
          numero  degli  aspiranti  il  consiglio  di amministrazione
          dell'Universita' non statale, sentito il senato accademico,
          determina   i   criteri  di  precedenza  e  preferenza  per
          l'inquadramento.
              Gli  inquadramenti  di  cui  al  precedente  comma sono
          disposti  con  decreto rettorale previa deliberazione delle
          facolta' competenti.
              A   coloro  che  non  ottengono  l'inquadramento  nelle
          Universita'  non  statali,  si  applicano  le  disposizioni
          previste  per  gli  assistenti  di  ruolo  senza incarico o
          equiparati delle Universita' statali.
              Gli   incaricati  stabilizzati  che  prestano  servizio
          presso   l'Universita'   per   stranieri   di  Perugia  che
          conseguano  il giudizio di idoneita' sono inquadrati presso
          le  Universita' statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel
          termine  di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si
          applica  il  disposto del nono comma del presente articolo.
          Durante  tale  periodo  conservano  il rapporto di servizio
          precedente.   Nel   corso   del   triennio,   ovvero   dopo
          l'inquadramento  nel  ruolo  dei professori associati, essi
          possono   presentare   domanda   di   utilizzazione  presso
          l'Universita'  per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione
          avra'  luogo  in  conformita'  delle  norme contenute nella
          legge   16   aprile   1973,   n.   181,   e  nello  statuto
          dell'Universita'   stessa   approvato   con   decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032.
              Gli  insegnamenti  attivati  per  incarico a seguito di
          convenzione  stipulata  dall'Universita'  con  altri  enti,
          continuano  ad  essere  affidati per incarico ai rispettivi
          titolari,  qualora  non  abbiano  titolo  a  partecipare ai
          giudizi  di  idoneita', fino all'espletamento della seconda
          tornata  dei  concorsi  a  professore associato. Coloro che
          hanno  titolo  a partecipare ai giudizi di idoneita' di cui
          al   precedente  art.  50  conservano  altresi'  lo  stesso
          incarico  fino  all'espletamento  dell'ultima  tornata  cui
          possono  essere  ammessi.  Qualora essi siano inquadrati in
          ruolo,  gli oneri gia' previsti dalla convenzione restano a
          carico   dell'ente  sovventore  fino  alla  scadenza  della
          medesima.   Resta  altresi'  confermato  l'obbligo  per  le
          Universita'  di  versare in conto entrate tesoro le somme a
          tal fine percepite.».
              -  Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a)
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
              «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi
          finanziari  destinati  dallo  Stato  alle  universita' sono
          iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica, denominati:
                a)   fondo   per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita'  relativo  alla  quota  a  carico  del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11  luglio  1980,  n.  382,  e della spesa per le attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;».
              -   La   legge   24   dicembre   2003,  n.  350,  reca:
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».