Art. 5.
       Spese di personale docente e non docente universitario
  1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione,
valutazione  e  finanziamento  delle universita', per l'anno 2004, ai
fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4,
della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, non si tiene conto, (( salvo
che  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo 3,  comma  53, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, )) dei costi derivanti
dagli  incrementi  per  il  personale  docente  e  ricercatore  delle
universita'   previsti   dall'articolo   24,   comma 1,  della  legge
23 dicembre   1998,   n.   448,  e  dall'applicazione  dei  contratti
collettivi   nazionali   di   lavoro   del   personale   tecnico   ed
amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
  2. Per l'anno 2004 le spese per il personale universitario, docente
e  non  docente  che  presta attivita' in regime convenzionale con il
Servizio  sanitario  nazionale  sono  ricomprese per due terzi tra le
spese  fisse  obbligatorie  previste dall'articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  3.  Dall'attuazione  dei  commi  1  e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 4, dell'art. 51, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449:
              «4.  Le  spese fisse e obbligatorie per il personale di
          ruolo  delle universita' statali non possono eccedere il 90
          per  cento  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per il
          finanziamento  ordinario.  Nel  caso dell'Universita' degli
          studi  di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
          il  funzionamento  erogati  ai  sensi della legge 14 agosto
          1982,  n.  590.  Le universita' nelle quali la spesa per il
          personale  di  ruolo  abbia  ecceduto nel 1997 e negli anni
          successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
          di  personale  di  ruolo  il  cui costo non superi, su base
          annua,  il  35  per  cento delle risorse finanziarie che si
          rendano  disponibili  per le cessazioni dal ruolo dell'anno
          di  riferimento.  Tale  disposizione  non  si  applica alle
          assunzioni  derivanti  dall'espletamento  di  concorsi gia'
          banditi  alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
          sino  a  che  la  spesa per il personale di ruolo ecceda il
          limite previsto dal presente comma.».
              - Si  riporta il testo del comma 53, dell'art. 3, della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350:
              «53.  Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
          articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni, ivi
          comprese  le  Forze  armate,  i Corpi di polizia e il Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
          fatte  salve  le  assunzioni di personale relative a figure
          professionali non fungibili la cui consistenza organica non
          sia  superiore  all'unita',  nonche'  quelle  relative alle
          categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
          e  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
          le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno  2003 e non ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione
          delle  Forze  armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
          2001,  n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli
          oneri  indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo
          restando   quanto   previsto   dall'art.   39  della  legge
          27 dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni, sono
          consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e
          degli  enti  ed  istituzioni di ricerca che siano risultati
          vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le
          universita'  continuano  ad  applicarsi,  in  ogni  caso, i
          limiti  di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma
          4,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449. A tal fine e'
          istituito     presso    il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca uno specifico fondo. Con
          decreti  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  si  provvede al trasferimento alle singole
          universita'  ed  enti delle occorrenti risorse finanziarie.
          Per  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad ordinamento
          autonomo,  le  agenzie, gli enti pubblici non economici, le
          universita'  e  gli  enti  di  ricerca  sono fatte salve le
          assunzioni  autorizzate  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   31 luglio   2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   198  del  27 agosto  2003,  e  non  ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.  Per  le autonomie regionali e locali e gli enti del
          Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
          previste  e  autorizzate  con  i decreti del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano  all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato,  anche  ai fini dell'assorbimento di personale delle
          amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita',
          nel limite complessivo di 200 unita'.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24, comma 1, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448:
              «1.  A  ciascun  contribuente  e' restituito un importo
          pari  al  60  per  cento  del  contributo straordinario per
          l'Europa effettivamente trattenuto o versato.».