(all. 1 - art. 1)
                                                              Tabella
                                  (prevista dall'articolo 1, comma 1)
Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo
   scaglione  delle  graduatorie  permanenti  di cui all'art. 401 del
   testo  unico  delle disposizioni legislative vigenti in materia di
   istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
   con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n. 297, e successive
   modificazioni
A) Titoli di accesso alla graduatoria.
  A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un
esame  anche  ai  soli  fini  abilitativi  o  di  idoneita', o per il
conseguimento  dell'abilitazione  a  seguito  della  frequenza  delle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per
l'abilitazione/titolo  abilitante all'insegnamento comunque posseduto
e  riconosciuto  valido  per  l'ammissione  alla  medesima  classe di
concorso  o  al  medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella
graduatoria  permanente,  ivi compreso il diploma «di didattica della
musica»  di  durata  quadriennale,  conseguito  con  il  possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria di secondo grado e del diploma di
conservatorio   valido  per  l'accesso,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto-legge    25 settembre   2002,   n.   212,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie
per  le  classi  di  concorso  31/A  e 32/A, nonche' per la laurea in
scienze  della  formazione  primaria  valida  per l'accesso, ai sensi
della  legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna
ed  elementare,  sono  attribuiti  fino a un massimo di punti 12. Nel
predetto  limite  di12  punti  vengono  attribuiti,  in  relazione al
punteggio,  rapportato  in centesimi con cui il concorso o l'esame ai
soli fini abilitativi e' stato superato, i seguenti punti:
    per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso
o esame, fino a 59 ....  punti 4
    per il punteggio da 60 a 65 ....  punti 5
    per il punteggio da 66 a 70 ....  punti 6
    per il punteggio da 71 a 75 ....  punti 7
    per il punteggio da 76 a 80 ....  punti 8
    per il punteggio da 81 a 85 ....  punti 9
    per il punteggio da 86 a 90 ....  punti 10
    per il punteggio da 91 a 95 ....  punti 11
    per il punteggio da 96 a 100 ....  punti 12
  A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
    a) si  valuta  il  superamento  di  un  solo  concorso o esame di
abilitazione o di idoneita' o un solo titolo con valore abilitante;
    b) le  votazioni  conseguite  in concorsi o esami abilitanti o di
idoneita',  in  cui  il punteggio massimo sia superiore o inferiore a
100 sono rapportate a 100;
    c) le  eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al
voto  superiore  se  pari  o  superiori  a 0,50 e per difetto al voto
inferiore se inferiori a 0,50;
    d) ai  candidati  che  abbiano superato un concorso ordinario per
esami  e  titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna
si  valuta  il  punteggio  complessivo relativo all'inserimento nella
graduatoria   generale  di  merito,  comprensivo  anche  dei  titoli,
espresso  in  centesimi,  ovvero,  se  piu'  favorevole, il punteggio
relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato
a cento;
    e) ai  candidati  che  abbiano superato un concorso ordinario per
esami  e  titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta
il  punteggio  complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria
generale  di  merito,  comprensivo  anche  dei  titoli  e della prova
facoltativa  di  lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se
piu'  favorevole,  il  punteggio  spettante per le sole prove d'esame
espresso   su   ottantotto;  tale  punteggio  complessivo  e'  sempre
rapportato a cento;
    f) ai    candidati    che   abbiano   conseguito   l'abilitazione
all'insegnamento  a seguito di partecipazione alle sessioni riservate
di  esame,  di  cui  alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 57
del  20 luglio  1999,  n.  33  del  7 febbraio 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n.
1  del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale  -  n.  15  del  20 febbraio  2001,  deve essere valutato il
punteggio    complessivo,    espresso    in    centesimi,    relativo
all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
  A.3)  Per  i  titoli  professionali  conseguiti  in  uno  dei Paesi
dell'Unione  europea,  riconosciuti  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie
89/48/CEE  del  Consiglio,  del  21 dicembre  1988,  e  92/51/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.
  A.4)   Per   l'abilitazione   conseguita   presso   le   scuole  di
specializzazione  all'insegnamento  secondario (SSIS) a seguito di un
corso  di  durata  biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto
A.1,  sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di
durata  legale  del  corso,  equiparato  a  servizio specifico per la
classe  di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi
di piu' abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico
corso,  l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta
dell'interessato;  per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6.
Per  l'abilitazione  conseguita  presso  le  scuole  quadriennali  di
didattica  della  musica,  in  aggiunta  al punteggio di cui al punto
A.1),  sono  attribuiti  ulteriori  punti 30, di cui 24 per la durata
legale  del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due
classi  di  insegnamento  cui  si  riferisce l'abilitazione, a scelta
dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.
((   A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i
corsi  di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al
punteggio  di  cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24.
))
  A.5)  Per  le  abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di
cui  al  punto  A.1,  con  esclusione di quella per la quale e' stato
attribuito  il  punteggio  di  cui  al  punto A.4, sono attribuiti in
aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.
((   B) Servizio di insegnamento o di educatore. ))
  B.1)  Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne
o  elementari  o  negli istituti di istruzione secondaria o artistica
statali,  ovvero  nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento
prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di handicap, e
per  il  servizio  prestato dal personale educativo, sono attribuiti,
per  ogni  mese  o  frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un
massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
  B.2)  Per  il  servizio  di  insegnamento  prestato  in istituti di
istruzione  secondaria  legalmente  riconosciuti  o pareggiati ovvero
nelle  scuole  elementari  parificate,  ovvero  nelle  scuole materne
autorizzate,  sono  attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16
giorni,  punti  1,  fino  ad  un  massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico.
  B.3)  Ai  fini  dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti
punti B.1 e B.2:
    a) e' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il
possesso  del  titolo  di  studio  prescritto dalla normativa vigente
all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per
il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
    b) il servizio prestato contemporaneamente in piu' insegnamenti o
in  piu'  classi  di  concorso e' valutato per una sola graduatoria a
scelta dell'interessato;
((      b-bis)  il servizio prestato in classe di concorso o posto di
insegnamento  diverso  da  quello  cui si riferisce la graduatoria e'
valutato  nella  misura  del  50  per cento del punteggio previsto al
punto B.1). ))
    c) il  servizio  svolto  nelle attivita' di sostegno, se prestata
con il possesso del prescritto (( titolo per l'accesso alla classe di
concorso,  area  disciplinare  o  posto,  )) e' valutato in una delle
classi   di   concorso  comprese  nell'area  disciplinare,  a  scelta
dell'interessato;
    d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante
il  periodo  di  durata  legale  dei  corsi  di  specializzazione per
l'insegnamento secondario;
((      e) a  decorrere  dall'anno  scolastico  2005-2006 il servizio
prestato  nelle  scuole  italiane all'estero e nelle scuole materne o
elementari  o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei
Paesi appartenenti all'Unione europea e' equiparato al corrispondente
servizio prestato in Italia; ))
    f) il  servizio  prestato  nelle  scuole militari, che rilasciano
titoli  di  studio  corrispondenti  a quelli della scuola statale, e'
valutato   per   intero,   se  svolto  per  i  medesimi  insegnamenti
curricolari della scuola statale;
    g) il  servizio  prestato  dal  1° settembre  2000  nelle  scuole
paritarie  e' valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del   decreto-legge   3 luglio   2001,   n.   255,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
((      h) il  servizio  prestato nelle scuole di ogni ordine e grado
situate  nei  comuni  di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n.
90,  nelle  isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in
misura  doppia.  Si  intendono quali scuole di montagna quelle di cui
almeno  una  sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri
dal livello del mare. ))
    i) (soppressa).
((   C) Altri titoli. ))
  C.1)  Ai  titoli  elencati nella presente lettera C non puo' essere
attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.
  C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli
che  danno  accesso  alla  graduatoria fatto salvo quanto previsto ai
punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.
((     C.3)   Per  ogni  abilitazione  o  idoneita'  all'insegnamento
posseduta  in  aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai
sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3. ))
  C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
    a) nel  caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o
classi  affini con un unico esame, il punteggio e' attribuito per una
sola abilitazione;
    b) le   idoneita'  e  le  abilitazioni  per  la  scuola  materna,
elementare  e  per  gli istituti educativi non sono valutabili per le
graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;
    c) non  sono  valutati  i  titoli  di abilitazione e di idoneita'
conseguiti  in  violazione  delle disposizioni contenute nelle citate
ordinanze  ministeriali  n.  153  del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del
2001.
  C.5)  Per  ogni  titolo  professionale  conseguito in uno dei Paesi
dell'Unione  europea,  riconosciuto  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ai  sensi delle citate direttive
comunitarie  n.  89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al
titolo  di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti
punti 1.
  C.6)  Per  il  dottorato  di  ricerca  sono  attribuiti punti 12 al
conseguimento del titolo.
  C.7)  Limitatamente  alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del  personale  docente  della  scuola  elementare,  per le lauree in
lingue  straniere,  di  cui  al  decreto  del Ministro della pubblica
istruzione  n.  39  del  30 gennaio  1998,  previste per le classi di
concorso  45/A  e  46/A,  conseguite con il superamento di almeno due
esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro
della  pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze
della  formazione  primaria  indirizzo  per la scuola elementare, per
ogni titolo sono attribuiti punti 6.
  C.8)  Limitatamente  alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del  personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze
della  formazione  primaria,  indirizzo  per  la scuola materna, sono
attribuiti punti 6.
  C.9)  Limitatamente  alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli
del  personale  educativo,  per la laurea in scienze della formazione
primaria,  indirizzo  per la scuola elementare, sono attribuiti punti
6.
  C.10)  La  valutazione  della  laurea  in  scienze della formazione
primaria  prevista  ai  punti  C.7,  C.8  e  C.9  e' alternativa alla
valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5.
  C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o
corso  di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con
esame  finale,  coerente  con  gli  insegnamenti  cui si riferisce la
graduatoria, sono attribuiti punti 3.