IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig. Duschl Hanns Gerhard, nato a Kolbermoor
(Germania)  il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12 del decreto legislativo n. 115/92 modificato
dal  decreto  legislativo  n.  277/03  il  riconoscimento del proprio
titolo per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settori
industriale  e  dell'informazione,  e  l'esercizio  in  Italia  della
professione;
  Preso  atto  che e' in possesso del titolo accademico professionale
«Dipl.  Ing.»  conseguito  presso la «Technische Universitat Munchen»
nel marzo 1971;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 27 gennaio 2004 e del 27 aprile 2004;
  Sentito il rappresentante di categoria nelle sedute sopra indicate;
  Ritenuto     che    il    richiedente    abbia    una    formazione
accademico-professionale  completa  ai  fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  ingegnere  e dell'iscrizione nella sezione A,
settore dell'informazione dell'albo professionale, per cui non appare
necessario applicare misure compensative;
  Considerato  altresi', per quanto concerne l'istanza per il settore
industriale,  che  il  richiedente  non  ha  dimostrato  di essere in
possesso  di  una  formazione accademico-professionale assimilabile a
quella  richiesta in Italia, e che tali lacune non sono colmabili con
l'applicazione di misure compensative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Duschl  Hanns  Gerhard,  nato  a Kolbermoor (Germania) il
2 giugno 1951, cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«ingegneri»,  sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della
professione.