IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli  Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del
19 febbraio   1996   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana  degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento  alla  regioni delle funzioni amministrative in materia
di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione
centrale»;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  n. 98/22/CE del 15 aprile
1998,  che  fissa  le condizioni minime per l'esecuzione di controlli
fitosanitari  nella  Comunita',  presso posti di ispezione diversi da
quelli  del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed
altre  voci  in  provenienza  da  Paesi  terzi  recepita  con decreto
ministeriale  19 ottobre  1998  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 1998;
  Vista  la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita' e successive modificazioni;
  Considerato che la regione Calabria ha richiesto a questo Ministero
l'apertura di un ulteriore punto di entrata per i vegetali e prodotti
vegetali  provenienti  da  Paesi terzi e destinati all'Unione europea
presso il porto di Corigliano Calabro;
  Considerato  che  presso  detto  punto  di entrata e' stata messa a
disposizione  una  struttura  con  le  necessarie  apparecchiature ed
attrezzature  previste  dalla  direttiva 98/22/CE del 15 aprile 1998,
recepita con decreto ministeriale 19 ottobre 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli   allegati   del  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996  sono
modificati come segue:
    1)  all'allegato  VIII,  punto  1,  lettera  b),  e'  aggiunta la
seguente dogana portuale: Corigliano Calabro.