Art. 10. Emissione di carte valori postali - Filatelia 1. La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori postali e', nel rispetto delle disposizioni vigenti, di esclusiva competenza del Ministero delle comunicazioni. La Societa' cura la loro distribuzione e commercializzazione. 2. La Societa' collabora alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte; in ogni caso, la stessa trasmette al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenutele da soggetti terzi. In nessun caso e' consentito alla Societa' di assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione. 3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i programmi di emissione, e ne da' comunicazione alla Societa' entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione. 4. La Societa', ricevuto il programma, sottopone tempestivamente al Ministero le proprie motivate richieste circa la data di emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o intero postale sulla base delle esigenze inerenti all'espletamento del servizio postale nonche' al mercato filatelico. Su tali richieste il Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi previsti dalla legge. 5. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Societa'. 6. La Societa' si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attivita' svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico, secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.