Art. 11. Rapporti internazionali 1. La Societa' si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonche' gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale; si impegna altresi' a rispettare, nei propri rapporti con gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di indirizzo politico e di regolazione attribuiti all'Autorita' dalla normativa vigente. 2. La Societa' partecipa, per quanto di competenza e comunque in collaborazione con l'Autorita', alle conferenze indette da organizzazioni postali internazionali. 3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione Postale Universale (U.P.U.), le parti convengono che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente alle venticinque unita' contributive dovute dall'Italia faccia carico all'Autorita', mentre ogni altra spesa comunque discendente o inerente alla partecipazione nazionale alle attivita' dell'U.P.U. sia a carico della Societa'. 4. Qualora le spese complessive che gravano sulla Societa' risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autorita', la Societa' e' tenuta a corrispondere la differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorita' e la Societa' viene effettuata entro sessanta giorni dall'acquisizione della disponibilita' della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti mettono a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese relative a ciascun anno solare.