Art. 11.
                       Rapporti internazionali
    1.  La  Societa'  si  impegna ad osservare gli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonche' gli accordi
stipulati    dallo   Stato   italiano   con   soggetti   di   diritto
internazionale; si impegna altresi' a rispettare, nei propri rapporti
con  gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di
indirizzo  politico  e  di regolazione attribuiti all'Autorita' dalla
normativa vigente.
    2.  La Societa' partecipa, per quanto di competenza e comunque in
collaborazione   con   l'Autorita',   alle   conferenze   indette  da
organizzazioni postali internazionali.
    3.  Al  fine  di  garantire  un'equa  ripartizione delle spese di
partecipazione  all'Unione  Postale  Universale  (U.P.U.),  le  parti
convengono  che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente
alle venticinque unita' contributive dovute dall'Italia faccia carico
all'Autorita',   mentre  ogni  altra  spesa  comunque  discendente  o
inerente alla partecipazione nazionale alle attivita' dell'U.P.U. sia
a carico della Societa'.
    4.  Qualora  le  spese  complessive  che  gravano  sulla Societa'
risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio
a  carico  dell'Autorita',  la  Societa' e' tenuta a corrispondere la
differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorita' e la Societa'
viene   effettuata  entro  sessanta  giorni  dall'acquisizione  della
disponibilita'  della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti
mettono  a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese
relative a ciascun anno solare.