Art. 2. Attivita' e modalita' di erogazione del servizio 1. La Societa' esercita le attivita' di cui al menzionato atto di conferma della concessione alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 287 del 1990, nonche' dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia. 2. Per lo svolgimento di attivita' strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione la Societa' puo' avvalersi, previa comunicazione all'Autorita' di regolamentazione, di seguito denominata Autorita', di societa' partecipate, ferma restando la responsabilita' in capo alla Societa' dell'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.