Art. 2.
          Attivita' e modalita' di erogazione del servizio
    1. La Societa' esercita le attivita' di cui al menzionato atto di
conferma  della  concessione  alle  condizioni  previste dal presente
contratto  di  programma,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  e  dei
principi  contenuti  nelle  disposizioni legislative e regolamentari,
ivi  comprese  quelle  di cui alla legge n. 287 del 1990, nonche' dei
regolamenti,  direttive  e raccomandazioni comunitarie, degli accordi
internazionali  e  delle  norme  emanate dagli organismi nazionali ed
internazionali competenti in materia.
    2.  Per  lo  svolgimento  di  attivita'  strumentali  rispetto ai
servizi  oggetto  di  concessione  la Societa' puo' avvalersi, previa
comunicazione   all'Autorita'   di   regolamentazione,   di   seguito
denominata  Autorita',  di  societa'  partecipate,  ferma restando la
responsabilita' in capo alla Societa' dell'adempimento degli obblighi
inerenti alla concessione.