Art. 3. Compiti ed obblighi della Societa' ed attribuzioni dell'Autorita' 1. La Societa' si impegna a porre a disposizione dell'Autorita' la documentazione, i mezzi ed il supporto di risorse umane, senza oneri a carico dell'Autorita', per le verifiche che l'Autorita' ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la Societa' mettera' a disposizione dell'Autorita', a sua richiesta, gli atti ed i documenti inerenti all'attivita' oggetto della concessione. 2. L'Autorita' effettua gli accertamenti e le ispezioni che reputi necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale, ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera. 3. L'Autorita' opera nell'esercizio delle sue competenze affinche' sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati. 4. La Societa' e' tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e la carta della qualita', ed altresi' a fornire, sui loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili. 5. La Societa' si impegna agli opportuni aggiornamenti delle condizioni generali dei servizi e della carta della qualita' e alla loro sollecita trasmissione all'Autorita'. 6. Sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo n. 261 del 1999 la Societa' trasmette all'Autorita' entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere di Servizio Universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione e' accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti l'andamento dell'Onere. 7. L'Autorita' ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, si riserva la facolta', al fine di contenere gli oneri del recapito, anche in relazione a richieste in tal senso avanzate dalla Societa', di impartire disposizioni in merito alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonche' in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate, anziche' presso il domicilio di ciascun soggetto.