Art. 3.
  Compiti ed obblighi della Societa' ed attribuzioni dell'Autorita'
    1.  La  Societa' si impegna a porre a disposizione dell'Autorita'
la  documentazione,  i  mezzi  ed il supporto di risorse umane, senza
oneri  a  carico  dell'Autorita',  per  le  verifiche che l'Autorita'
ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2
del  decreto  legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la
Societa' mettera' a disposizione dell'Autorita', a sua richiesta, gli
atti ed i documenti inerenti all'attivita' oggetto della concessione.
    2.  L'Autorita'  effettua  gli  accertamenti  e  le ispezioni che
reputi  necessarie  per  verificare  l'andamento  della  gestione dei
servizi  in  concessione  ed  il rispetto degli obblighi del servizio
universale, ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta
transfrontaliera.
    3.   L'Autorita'   opera   nell'esercizio  delle  sue  competenze
affinche' sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.
    4. La Societa' e' tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente
conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e
la  carta  della  qualita', ed altresi' a fornire, sui loro contenuti
essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili.
    5.  La  Societa'  si  impegna  agli opportuni aggiornamenti delle
condizioni  generali  dei servizi e della carta della qualita' e alla
loro sollecita trasmissione all'Autorita'.
    6.  Sulla  base  della  separazione contabile certificata redatta
conformemente  al  decreto  legislativo  n.  261 del 1999 la Societa'
trasmette  all'Autorita'  entro  il  mese  di giugno di ogni anno, la
quantificazione dell'Onere di Servizio Universale sostenuto nel corso
del   precedente   esercizio,   contestualmente   ad  una  previsione
dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione e'
accompagnata  da  una relazione che illustra le dinamiche sottostanti
l'andamento dell'Onere.
    7.  L'Autorita'  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del decreto
legislativo  n.  261  del  1999,  si  riserva la facolta', al fine di
contenere  gli  oneri del recapito, anche in relazione a richieste in
tal  senso  avanzate  dalla  Societa',  di  impartire disposizioni in
merito  alla  distribuzione  della  corrispondenza  nel  corso  della
settimana   nonche'   in   ordine   alla   distribuzione   stessa  in
installazioni  appropriate,  anziche'  presso il domicilio di ciascun
soggetto.