Art. 4. Qualita' dei servizi 1. Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualita' indicati nel presente Contratto sono parte integrante della Carta della Qualita' del servizio pubblico postale, con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti. 2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che costituisce parte integrante dei doveri gravanti sulla Societa' quello di conseguire gli obiettivi di qualita' stabiliti dall'Autorita' con le deliberazioni 15 gennaio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 2003, e 19 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2003, come di seguito indicato: Posta ordinaria: J+3 92% entro il 2003; J+3 93% entro il 2004; J+3 94% entro il 2005; J+4 97% entro il 2003; J+5 99% per il triennio 2003-2005. Posta prioritaria: J+1 87% entro il 2003; J+1 87% entro il 2004; J+1 88% entro il 2005; J+2 98% entro il 2003; J+3 99% per il triennio 2003-2005. Posta registrata: J+3 92% entro il 2003; J+3 92% entro il 2004; J+3 92,5% entro il 2005; J+5 99% per il triennio 2003-2005. Pacco ordinario: J+5 91% entro il 2003; J+5 92% entro il 2004; J+5 93% entro il 2005. 3. L'Autorita', ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su base campionaria sulle prestazioni rese dalla Societa' avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autorita'. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico della Societa', alla quale l'Autorita' da' informativa delle relazioni pervenutele. I risultati sono pubblicati unitamente alle determinazioni assunte in proposito dall'Autorita' ai sensi del comma successivo e comunque ogni semestre. 4. Salva la possibile rilevanza di oggettive e documentate circostanze impreviste o imprevedibili o di eventi dipendenti da cause di forza maggiore, per ogni mezzo punto percentuale, o frazione, di mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una consuntivazione annuale dei dati acquisiti ai sensi del comma precedente, la Societa' e' tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma dell'importo di euro cinquantamila. L'Autorita' si riserva la facolta' di dimezzare l'importo minimo di penale applicabile in presenza di una divergenza dall'obiettivo che sia inferiore al mezzo punto e di speciale tenuita', oppure in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto compensate da un piu' che ampio conseguimento nello stesso anno di tutti gli altri obiettivi di qualita' inerenti al singolo servizio. 5. La Societa', durante il periodo di vigenza del presente Contratto, si impegna a individuare, d'intesa con l'Autorita' di Regolamentazione, ulteriori indicatori di qualita' del servizio postale universale con particolare riferimento a quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, nonche' l'equilibrata riduzione dei tempi di attesa del pubblico agli sportelli, in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della Qualita'. Tali ulteriori indicatori saranno definiti anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.