Art. 4.
                        Qualita' dei servizi
    1.  Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualita' indicati
nel  presente  Contratto  sono  parte  integrante  della  Carta della
Qualita'  del  servizio pubblico postale, con particolare riferimento
al  sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in
cui  sia  tecnicamente  possibile verificare puntualmente il rispetto
dei valori soglia ivi definiti.
    2.   Le   parti  si  danno  reciprocamente  atto  del  fatto  che
costituisce  parte  integrante  dei  doveri  gravanti  sulla Societa'
quello   di   conseguire   gli   obiettivi   di   qualita'  stabiliti
dall'Autorita' con le deliberazioni 15 gennaio 2003, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 22 gennaio 2003, e
19 giugno  2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 1° luglio 2003, come di seguito indicato:
    Posta ordinaria:
      J+3 92% entro il 2003;
      J+3 93% entro il 2004;
      J+3 94% entro il 2005;
      J+4 97% entro il 2003;
      J+5 99% per il triennio 2003-2005.
    Posta prioritaria:
      J+1 87% entro il 2003;
      J+1 87% entro il 2004;
      J+1 88% entro il 2005;
      J+2 98% entro il 2003;
      J+3 99% per il triennio 2003-2005.
    Posta registrata:
      J+3 92% entro il 2003;
      J+3 92% entro il 2004;
      J+3 92,5% entro il 2005;
      J+5 99% per il triennio 2003-2005.
    Pacco ordinario:
      J+5 91% entro il 2003;
      J+5 92% entro il 2004;
      J+5 93% entro il 2005.
    3.  L'Autorita',  ai  sensi  dell'art.  12,  comma 4, del decreto
legislativo  22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su
base campionaria sulle prestazioni rese dalla Societa' avvalendosi di
un  organismo  specializzato  indipendente  selezionato  dalla stessa
Autorita'. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei
risultati  sono  a  carico della Societa', alla quale l'Autorita' da'
informativa  delle relazioni pervenutele. I risultati sono pubblicati
unitamente alle determinazioni assunte in proposito dall'Autorita' ai
sensi del comma successivo e comunque ogni semestre.
    4.  Salva  la  possibile  rilevanza  di  oggettive  e documentate
circostanze  impreviste  o  imprevedibili  o  di eventi dipendenti da
cause  di  forza  maggiore,  per  ogni  mezzo  punto  percentuale,  o
frazione,  di  mancato  rispetto  di un obiettivo, evidenziato da una
consuntivazione  annuale  dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del  comma
precedente,  la Societa' e' tenuta a versare all'entrata del bilancio
dello  Stato,  a  titolo  di  penale,  una somma dell'importo di euro
cinquantamila.  L'Autorita'  si  riserva  la  facolta'  di  dimezzare
l'importo  minimo di penale applicabile in presenza di una divergenza
dall'obiettivo  che  sia  inferiore  al  mezzo  punto  e  di speciale
tenuita',  oppure  in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto
compensate  da  un  piu' che ampio conseguimento nello stesso anno di
tutti gli altri obiettivi di qualita' inerenti al singolo servizio.
    5.  La  Societa',  durante  il  periodo  di  vigenza del presente
Contratto,  si  impegna  a  individuare,  d'intesa con l'Autorita' di
Regolamentazione,  ulteriori  indicatori  di  qualita'  del  servizio
postale  universale  con particolare riferimento a quelli concernenti
l'adeguatezza  degli  orari di apertura degli sportelli rispetto alle
prestazioni  richieste,  nonche' l'equilibrata riduzione dei tempi di
attesa  del  pubblico  agli  sportelli,  in  coerenza con gli impegni
assunti nella Carta della Qualita'. Tali ulteriori indicatori saranno
definiti anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso
gli utilizzatori del servizio.