Art. 5. Reclami 1. La Societa' si impegna alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla Carta della qualita' del servizio pubblico postale in conformita' all'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed alla normativa comunitaria. Fermo l'obbligo di pubblicita' previsto dall'ultimo comma dell'articolo citato, che la Societa' deve assicurare con le stesse modalita' anche per i rimborsi da essa erogati, e' facolta' dell'Autorita' richiedere elementi informativi e dimostrativi sui reclami che la Societa' deve sollecitamente produrre. 2. La Societa' si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella stessa forma da questo adoperata per il suo atto, delle facolta' attribuitegli dai commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo citato. 3. La Societa' e' tenuta a consentire l'accesso agli atti in conformita' alla normativa vigente. 4. La Societa' e' altresi' tenuta a fornire all'Autorita', su richiesta, dati e documenti circa l'attivita' dei propri servizi di relazione con il pubblico e di controllo interno.