Art. 5.
                               Reclami
    1.   La  Societa'  si  impegna  alla  puntuale  attuazione  delle
procedure  di  reclamo  e di conciliazione previste dalla Carta della
qualita' del servizio pubblico postale in conformita' all'art. 14 del
decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261,  ed  alla  normativa
comunitaria.  Fermo  l'obbligo  di  pubblicita'  previsto dall'ultimo
comma  dell'articolo  citato,  che la Societa' deve assicurare con le
stesse  modalita'  anche  per i rimborsi da essa erogati, e' facolta'
dell'Autorita'  richiedere  elementi  informativi  e dimostrativi sui
reclami che la Societa' deve sollecitamente produrre.
    2. La Societa' si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella
stessa  forma  da  questo  adoperata  per il suo atto, delle facolta'
attribuitegli  dai  commi  2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo
citato.
    3.  La  Societa'  e'  tenuta  a consentire l'accesso agli atti in
conformita' alla normativa vigente.
    4.  La  Societa'  e'  altresi' tenuta a fornire all'Autorita', su
richiesta,  dati  e documenti circa l'attivita' dei propri servizi di
relazione con il pubblico e di controllo interno.