Art. 7. Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi 1. La Societa' e' tenuta all'osservanza delle tariffe e dei prezzi determinati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999. 2. In coerenza con le Linee guida per la regolamentazione del settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, ai servizi postali sottoposti a regolamentazione tariffaria vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati nel periodo triennale precedente, in base alla formula: Tn = To [(1 + lambda) + (Pn-1 P*n-1)] lambda = P* n - x + alfa delta Q dove: To e' la tariffa di riferimento e viene ridefinita all'inizio di ogni triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei costi. Con riferimento al triennio di vigenza contrattuale To si identifica nei valori tariffari definiti con la deliberazione 23 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni; il coefficiente x corrisponde alla quota di recupero di produttivita' che viene trasferita al consumatore finale in termini di minore incremento tariffario. Tale coefficiente potra' assumere valori positivi al raggiungimento di condizioni di equilibrio tra costi e ricavi correlati al servizio postale universale, al netto dei trasferimenti da Stato di cui al successivo art. 8; delta Q rappresenta il correttivo in piu' o in meno che scaturisce dal confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo del price-cap) tra i risultati e gli impegni in materia di qualita' di cui all'art. 4; ad esso viene applicato un coefficiente alfa , stimato sulla base dei dati del Piano d'Impresa, pari al rapporto tra i maggiori costi sostenuti - ovvero evitati - dalla Societa' per conseguire risultati di qualita' superiori - ovvero inferiori - a quelli concordati e il costo totale del servizio universale; P e P* rappresentano rispettivamente il tasso di inflazione effettivo e programmato. Tn viene aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed e' la base per il calcolo del price-cap per i tre anni successivi. 3. La Societa', in relazione ai volumi di traffico ed alle modalita' di accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione alle relative economie ritraibili, puo' praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. La Societa' si impegna, tuttavia, ad assicurare all'utenza parita' di trattamento a parita' di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di ogni ingiustificata discriminazione. 4. La Societa' si impegna, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a comunicare all'Autorita', sulla base dei criteri indicati al precedente comma 3, i prezzi e le condizioni associate che verranno praticati ai grandi clienti in sede di rinnovo degli accordi convenzionali. Tali prezzi e condizioni verranno pubblicati a cura della Societa', e da questa applicati a tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni. 5. L'Autorita' puo' richiedere in merito informazioni integrative nonche' la loro pubblicazione a carico della Societa', impartendo in tal caso le disposizioni opportune per salvaguardare la riservatezza di terzi.