Art. 7.
        Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi
    1.  La  Societa'  e'  tenuta  all'osservanza  delle tariffe e dei
prezzi  determinati  ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n.
261 del 22 luglio 1999.
    2.  In  coerenza  con  le Linee guida per la regolamentazione del
settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre
2003,  ai  servizi  postali  sottoposti a regolamentazione tariffaria
vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati
nel periodo triennale precedente, in base alla formula:

    Tn = To [(1 + lambda) + (Pn-1  P*n-1)]


    lambda = P* n - x + alfa delta Q


    dove:
        To e' la tariffa di riferimento e viene ridefinita all'inizio
di  ogni  triennio  e  si identifica con i valori tariffari stabiliti
nella   deliberazione   in  materia,  salvo  verifica  dell'andamento
effettivo   dei   costi.  Con  riferimento  al  triennio  di  vigenza
contrattuale  To  si  identifica nei valori tariffari definiti con la
deliberazione 23 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni;
      il  coefficiente  x  corrisponde  alla  quota  di  recupero  di
produttivita'  che  viene trasferita al consumatore finale in termini
di  minore  incremento  tariffario. Tale coefficiente potra' assumere
valori  positivi  al  raggiungimento  di condizioni di equilibrio tra
costi e ricavi correlati al servizio postale universale, al netto dei
trasferimenti da Stato di cui al successivo art. 8;
      delta  Q  rappresenta  il  correttivo  in  piu'  o  in meno che
scaturisce  dal  confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo
del  price-cap)  tra i risultati e gli impegni in materia di qualita'
di  cui  all'art.  4;  ad esso viene applicato un coefficiente alfa ,
stimato sulla base dei dati del Piano d'Impresa, pari al rapporto tra
i  maggiori  costi  sostenuti  -  ovvero evitati - dalla Societa' per
conseguire  risultati  di  qualita'  superiori - ovvero inferiori - a
quelli concordati e il costo totale del servizio universale;
      P  e  P*  rappresentano  rispettivamente il tasso di inflazione
effettivo e programmato.
    Tn  viene  aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed e'
la base per il calcolo del price-cap per i tre anni successivi.
    3.  La  Societa',  in  relazione  ai  volumi  di traffico ed alle
modalita'  di  accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione
alle  relative  economie  ritraibili, puo' praticare tariffe e prezzi
inferiori  sulla  scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. La
Societa'  si  impegna,  tuttavia, ad assicurare all'utenza parita' di
trattamento  a  parita'  di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di
ogni ingiustificata discriminazione.
    4.   La   Societa'   si   impegna,  entro  novanta  giorni  dalla
sottoscrizione  del  presente  contratto, a comunicare all'Autorita',
sulla  base dei criteri indicati al precedente comma 3, i prezzi e le
condizioni associate che verranno praticati ai grandi clienti in sede
di  rinnovo  degli  accordi  convenzionali.  Tali prezzi e condizioni
verranno  pubblicati  a  cura della Societa', e da questa applicati a
tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni.
    5. L'Autorita' puo' richiedere in merito informazioni integrative
nonche'  la loro pubblicazione a carico della Societa', impartendo in
tal  caso le disposizioni opportune per salvaguardare la riservatezza
di terzi.