Art. 8.
                Oneri del servizio postale universale
    1.  I  trasferimenti  posti  a  carico del bilancio dello Stato a
parziale copertura dell'Onere del Servizio Postale Universale vengono
indicati  nella  misura  di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003,
222,076  milioni  di  euro  per l'esercizio 2004 e 222,076 milioni di
euro per l'esercizio 2005.
    2.  La quantificazione definitiva degli importi di cui al comma 1
derivera'  dall'applicazione  del  meccanismo di subsidy cap previsto
dalle   Linee   guida   approvate  dal  CIPE  con  deliberazione  del
29 settembre 2003, secondo la seguente formula:


      Sn = Sn-1 (1 + gamma);


      gamma = p*n - yn.


    Dove:
      Sn e' il trasferimento accordato per l'esercizio n;
      Sn-1  e'  il  trasferimento accordato nell'esercizio precedente
che, per l'anno 2002, e' stato fissato pari a 428,660 milioni di euro
nel  Contratto  di  Programma  2000-2002,  come  modificato  con Atto
Aggiuntivo  del  21 febbraio  2003;  P*n  e'  il tasso programmato di
inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce;
      yn e' l'incremento percentuale di produttivita' che la Societa'
si  e' impegnata a conseguire nell'esercizio n; tale incremento viene
misurato in termini di riduzione dell'Onere del Servizio Universale.
    Sulla  base del Piano di Impresa tale valore, espresso in termini
di  incremento  medio  annuo,  e' stato fissato pari al 3,62%, ovvero
tale da determinare un Onere del Servizio Universale che, partendo da
un  valore  di  860,1  milioni di euro, come da Separazione Contabile
2002, si riduca progressivamente ogni anno per attestarsi nel 2005 ad
un valore pari a 770 milioni di euro.
    3.  La  misura  dei  valori  annuali  determinati  in  base  alla
applicazione  della  formula  di  cui  al  comma  2 non potra' essere
modificata   nel   periodo   di   vigenza   del  Contratto,  se  non,
esclusivamente,  nei  casi  di  seguito  indicati  e  per  un importo
corrispondente al maggiore (ovvero minore) onere conseguente a:
      a) il mancato adeguamento tariffario previsto all'art. 7;
      b) la  non  integrale  copertura  dei  minori  ricavi derivanti
dall'applicazione di tariffe agevolate di cui al successivo art. 9.