Art. 8. Oneri del servizio postale universale 1. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'Onere del Servizio Postale Universale vengono indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003, 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005. 2. La quantificazione definitiva degli importi di cui al comma 1 derivera' dall'applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula: Sn = Sn-1 (1 + gamma); gamma = p*n - yn. Dove: Sn e' il trasferimento accordato per l'esercizio n; Sn-1 e' il trasferimento accordato nell'esercizio precedente che, per l'anno 2002, e' stato fissato pari a 428,660 milioni di euro nel Contratto di Programma 2000-2002, come modificato con Atto Aggiuntivo del 21 febbraio 2003; P*n e' il tasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce; yn e' l'incremento percentuale di produttivita' che la Societa' si e' impegnata a conseguire nell'esercizio n; tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'Onere del Servizio Universale. Sulla base del Piano di Impresa tale valore, espresso in termini di incremento medio annuo, e' stato fissato pari al 3,62%, ovvero tale da determinare un Onere del Servizio Universale che, partendo da un valore di 860,1 milioni di euro, come da Separazione Contabile 2002, si riduca progressivamente ogni anno per attestarsi nel 2005 ad un valore pari a 770 milioni di euro. 3. La misura dei valori annuali determinati in base alla applicazione della formula di cui al comma 2 non potra' essere modificata nel periodo di vigenza del Contratto, se non, esclusivamente, nei casi di seguito indicati e per un importo corrispondente al maggiore (ovvero minore) onere conseguente a: a) il mancato adeguamento tariffario previsto all'art. 7; b) la non integrale copertura dei minori ricavi derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate di cui al successivo art. 9.