Art. 9. Settori ed aree agevolate 1. In vigenza dell'attuale regime di tariffe agevolate, le integrazioni tariffarie dovute alla Societa' dovranno assicurare la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena. 2. I rimborsi dovuti alla Societa' in questa materia sono regolati come segue: a) per le agevolazioni nei settori dell'editoria e del non-profit entro il 30 aprile di ciascun esercizio la Societa', sulla base della differenza registrata a consuntivo dell'esercizio precedente tra minori ricavi conseguiti a seguito dell'applicazione della tariffa agevolata ed i ricavi ottenibili mediante la tariffa piena, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, e per conoscenza all'Autorita', la previsione relativa all'esercizio di competenza per ciascuna integrazione tariffaria, distinguendo tra libri, giornali quotidiani, e riviste editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa, ed ogni altra pubblicazione. In relazione alle prestazioni effettivamente rese, la Societa' emette su base trimestrale fatture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, allegando a ciascuna una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo, ed attestante l'avvenuta puntale applicazione delle riduzioni indicate; b) per le agevolazioni previste per la propaganda connessa alle consultazioni elettorali, entro sei mesi dalla data in cui sono state tenute le consultazioni la Societa' trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la fattura relativa alle prestazioni complessivamente rese nel loro ambito; c) decorsi tre mesi dalla ricezione delle fatture di cui alle lettere precedenti, sui relativi importi si applicano gli interessi legali. 3. La mancata o incompleta erogazione dei rimborsi, definiti nell'importo e nelle procedure alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, dara' luogo ad un trasferimento di pari importo a carico del Bilancio dello Stato, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel comma 1 dell'art. 8, come previsto al comma 3, lettera b) dello stesso art. 8.