Art. 9.
                      Settori ed aree agevolate
    1.  In  vigenza  dell'attuale  regime  di  tariffe  agevolate, le
integrazioni  tariffarie  dovute alla Societa' dovranno assicurare la
piena  copertura  della  differenza  tra  tariffa agevolata e tariffa
piena.
    2.  I  rimborsi  dovuti  alla  Societa'  in  questa  materia sono
regolati come segue:
      a) per   le   agevolazioni  nei  settori  dell'editoria  e  del
non-profit entro il 30 aprile di ciascun esercizio la Societa', sulla
base   della   differenza   registrata  a  consuntivo  dell'esercizio
precedente  tra  minori ricavi conseguiti a seguito dell'applicazione
della  tariffa  agevolata  ed i ricavi ottenibili mediante la tariffa
piena,  trasmette  al  Ministero dell'economia e delle finanze, e per
conoscenza  all'Autorita',  la  previsione  relativa all'esercizio di
competenza  per  ciascuna  integrazione  tariffaria, distinguendo tra
libri,  giornali  quotidiani, e riviste editi da soggetti iscritti al
registro  nazionale  della  stampa,  ed  ogni altra pubblicazione. In
relazione alle prestazioni effettivamente rese, la Societa' emette su
base trimestrale fatture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  l'informazione  e l'editoria, allegando a ciascuna
una  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', corredata da
un  dettagliato  elenco  delle  riduzioni  applicate a favore di ogni
soggetto avente titolo, ed attestante l'avvenuta puntale applicazione
delle riduzioni indicate;
      b) per le agevolazioni previste per la propaganda connessa alle
consultazioni elettorali, entro sei mesi dalla data in cui sono state
tenute   le   consultazioni   la   Societa'  trasmette  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze la fattura relativa alle prestazioni
complessivamente rese nel loro ambito;
      c) decorsi  tre  mesi dalla ricezione delle fatture di cui alle
lettere  precedenti,  sui relativi importi si applicano gli interessi
legali.
    3.  La  mancata  o  incompleta  erogazione dei rimborsi, definiti
nell'importo  e  nelle procedure alle lettere a) e b) del comma 2 del
presente  articolo, dara' luogo ad un trasferimento di pari importo a
carico  del  Bilancio  dello  Stato,  aggiuntivo  rispetto  a  quelli
indicati  nel  comma 1 dell'art. 8, come previsto al comma 3, lettera
b) dello stesso art. 8.