Art. 2.
  1.  Il  pagamento  rateale  dei  debiti  per  contributi,  premi ed
accessori   di   legge,   dovuti   alle   gestioni  previdenziali  ed
assistenziali,  puo'  essere consentito fino a venti rate trimestrali
costanti  alle  aziende  agricole  nei  seguenti  casi di particolare
eccezionalita', verificatisi al 30 settembre 2003:
    a) qualora  uno  degli  eventi  di  cui  alle lettere a), b) e c)
dell'art.  1  abbia  comportato  danni  non inferiori al 35 per cento
della  produzione  lorda  vendibile  rispetto  all'anno precedente al
verificarsi  dell'evento, ovvero si sia protratto per due o piu' anni
consecutivi;
    b) qualora siano state interessate da procedure concorsuali.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 21 aprile 2004


                                             Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                     Maroni


Il Ministro dell'economia e delle finanze
                Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e   dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 176