Art. 2. 1. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, puo' essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti alle aziende agricole nei seguenti casi di particolare eccezionalita', verificatisi al 30 settembre 2003: a) qualora uno degli eventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 abbia comportato danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile rispetto all'anno precedente al verificarsi dell'evento, ovvero si sia protratto per due o piu' anni consecutivi; b) qualora siano state interessate da procedure concorsuali. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 aprile 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 176