Art. 2. Le imprese che effettuano attivita' di cabotaggio stradale per autotrasporto di cose in conto terzi, come indicato nell'art. 1, hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo un libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno precisate nel decreto di cui all'art. 3, in cui devono essere annotati i viaggi di cabotaggio effettuati. Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.