Art. 2.
  Le  imprese  che  effettuano  attivita'  di cabotaggio stradale per
autotrasporto  di  cose  in  conto  terzi, come indicato nell'art. 1,
hanno  l'obbligo  di  conservare  a bordo del veicolo un libretto dei
resoconti   dei   trasporti  nazionali  di  cabotaggio  stradale  per
autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno
precisate  nel  decreto  di  cui  all'art.  3,  in  cui devono essere
annotati i viaggi di cabotaggio effettuati.
  Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli
organi di controllo.