Art. 2.
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, pari
a  Euro  30.987.413,75,  vengono  assegnate  con  vincolo  di scopo e
ripartite  fra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di
Bolzano, come da tabella di seguito riportata:

               ---->  Vedere tebella di pag. 10  <----

  Media lineare tra dato % imprese e dato % lavoratori per regione.
  Fonte: Ministero del lavoro - Unioncamere (sistema Excelsjor 2002 -
dati al 31 dicembre 2001).
  2.   Allo  scopo  di  promuovere  l'istituto  del  congedo  per  la
formazione  continua,  le  regioni possono destinare fino al 5% delle
risorse  loro assegnate al fine di garantire un'informazione adeguata
ai  lavoratori,  alle  imprese  ed  alle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori.
  3.   Le   amministrazioni   regionali  e  delle  province  autonome
garantiscono  nelle  diverse  tipologie  di azione il principio delle
pari opportunita'.