Art. 3. 1. Le regioni e le province autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 2 del presente decreto. 2. Il contributo di cui all'art. 1 del presente decreto e' utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001). 3. Trascorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate, con impegni giuridicamente vincolanti, dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni regionali e le province autonome sulla base di criteri da concordare con il coordinamento tecnico delle regioni.