Art. 3.
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome predispongono specifiche
procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate
e  trasmettono  al  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali
l'atto  deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle
procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  procede alla liquidazione delle risorse di
cui alla tabella indicata all'art. 2 del presente decreto.
  2.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto e'
utilizzato  nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti
di Stato (regolamento della CE n. 68/2001 e n. 69/2001).
  3.  Trascorsi  ventiquattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  presente  decreto,  il
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali procede alla revoca
delle  risorse  non impegnate, con impegni giuridicamente vincolanti,
dalle   regioni   e   dalle  province  autonome.  Tali  risorse  sono
distribuite  fra  le  altre  amministrazioni  regionali e le province
autonome  sulla  base  di  criteri da concordare con il coordinamento
tecnico delle regioni.