Art. 4.
  1.  Allo  scopo  di monitorare l'andamento dell'attivita' formativa
finanziata,  le  regioni  e le province autonome, a partire dal 2004,
predispongono  un  rapporto annuale, entro il 30 giugno di ogni anno,
secondo  le  linee  guida  elaborate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da inviare allo stesso Ministero.
  2.  Il  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali provvede a
redigere  un rapporto annuale di sintesi di monitoraggio, entro il 30
novembre di ogni anno.
    Roma, 26 maggio 2004
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti