Art. 4. 1. Allo scopo di monitorare l'andamento dell'attivita' formativa finanziata, le regioni e le province autonome, a partire dal 2004, predispongono un rapporto annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le linee guida elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da inviare allo stesso Ministero. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a redigere un rapporto annuale di sintesi di monitoraggio, entro il 30 novembre di ogni anno. Roma, 26 maggio 2004 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti