(all. 1 - art. 1)
Proposta  del  disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Conero»

                               Art. 1.

                       Denominazione del vino

    La  denominazione di origine controllata e garantita «Conero», e'
riservata  al  vino  «"Rosso  Conero"  riserva»  gia'  riconosciuto a
denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
Repubblica  21 luglio  1967 e decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio  1977,  che  corrisponde  alle  condizioni  e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

                               Art. 2.

                           Vitigni ammessi

    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita
«Conero»  deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
      1. Montepulciano minimo 85%;
      2. Sangiovese massimo 15%.
    E'  consentito  che i vigneti, con la composizione ampeleografica
sopra  indicata,  iscritti  all'Albo  della  denominazione di origine
controllata  e  garantita  «Conero» siano anche iscritti all'Albo dei
vigneti  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Rosso
Conero».

                               Art. 3.

                          Zona a produzione

    La  zona  di  produzione  del  vino  «Conero»  comprende l'intero
territorio  comunale  di  Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e
parte  dei  comuni  di  Castelfidardo  ed  Osimo compreso tra la zona
suddetta  e  la  linea  di  demarcazione  che partendo dal confine di
Numana segue il seguente itinerario: via S. Vittore sino al passaggio
a  livello  della  ferrovia  Ancona  Pescara  km 223,773; strada Case
Romani  sino alla casa cantoniera del km 328,646 della strada statale
n.  16 Adriatica; statale n. 16 sino al confine di Loreto; confine di
Loreto e Recanati sono alla ex nazionale Flaminia e da questa sono al
bivio  della  scuola  di  Acquaviva, strada Acquaviva - Laghi ed indi
strada  provinciale  Val  Musone  che  dalla contrada Laghi va a Case
Nuove di Osimo, sino al bivio con la strada comunale La Villa; strada
comunale  La  Villa  (Cannone)  e strada comunale via Striscione sino
alla  provinciale Chiaravallese (bivio Offagna), dal bivio di Offagna
seguendo  la  ex via della Venturina, ora via Offagna, sino al comune
di Offagna.

                               Art. 4.

                      Norme per la viticoltura

    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Conero»  devono  essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
    Sono,  pertanto,  da  considerare  idonei ai fini dell'iscrizione
nell'Albo  della  denominazione  di  origine  controllata  «Conero» i
vigneti  bene  esposti,  con  giacitura  collinare, con esclusione di
quelli impiantati in terreni umidi e non soleggiati.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' consentita l'irrigazione di soccorso.
    Per  i  nuovi  impianti  e  reimpianti  dei  vigneti  idonei alla
produzione del vino a denominazione controllata e garantita «Conero»,
all'entrata  in  vigore del presente disciplinare, la densita' minima
ad  ettaro  deve  essere di 3.300 ceppi. La produzione massima di uva
per  ettaro  ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1 non
deve essere superiore a 9 tonnellate.
    A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovra'  essere  riportata,  purche' la produzione globale del vigneto
non  superi  del  20% il limite medesimo. Le eccedenze delle uve, nel
limite  massimo  del  20%,  non  hanno  diritto alla denominazione di
origine   controllata   e  garantita  «Conero».  Oltre  detto  limite
percentuale decade la denominazione di origine di tutto il prodotto.
    La  resa  dell'uva  in  vino  finito, pronto al consumo, non deve
essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%,
l'eccedenza   non   avra'   diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita;  oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutto  il
prodotto;  pertanto la resa massima ettolitro/ettaro di vino non deve
essere superiore a 63 Hl.

                               Art. 5.

                     Norme per la vinificazione

    Le  operazioni  di  vinificazione  devono  essere  effettuate nei
comuni  il  cui  territorio  entra  in  tutto  o  in parte nella zona
produzione  delimitata  nel  precedente  art.  3  e  nelle  localita'
denominate  «Barcaglione»  e  «Guastuglia»  del  comune  di Falconara
Marittima, in provincia di Ancona.
    E'  in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  valorizzazione  e  la  tutela  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini   -   su   richiesta  delle  aziende  agricole  interessate,  di
consentire, ai fini dell'impiego della denominazione «Conero», che le
uve  prodotte  nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano
essere  vinificate  in cantina situate al di fuori ma nelle vicinanze
del territorio precisato nei precedenti commi e, comunque all'interno
della provincia di Ancona, a condizione che:
      le  aziende agricole interessate dimostrino di essere esistenti
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto e di avere alla
stessa  data  terreni  vitati  iscritti all'albo dei vigneti del vino
«Conero»;  le  dette aziende agricole presentino richiesta motivata e
corredata  dal parere degli organi tecnici della regione Marche sulla
rispondenza  tecnica  degli  impianti  di vinificazione e sulla reale
possibilita'  delle  aziende  di  vinificare  le proprie uve iscritte
all'albo  dei vigneti; le cantine di cui trattasi siano di proprieta'
delle  rispettive  aziende  agricole e costituiscano parte integrante
del  complesso  aziendale;  in  dette  cantine le aziende interessate
vinifichino,  per  la  denominazione di cui al presente disciplinare,
soltanto  le uve prodotte nei propri terreni vitati iscritti all'albo
dei vigneti.
    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata «Conero» un titolo alcolometrico
naturale minimo di 12%.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali  e  costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino
le proprie caratteristiche.

                               Art. 6.

                     Caratteristiche al consumo

    Il   vino   di   cui   all'art.   1,   deve  rispondere  all'atto
dell'immissione al consumo alle seguenti caratteristiche:
      colore: rosso rubino;
      odore: gradevole, vinoso;
      sapore: armonico, asciutto, ricco di corpo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Il vino prima di essere immesso al consumo deve essere sottoposto
ad un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni.
    Il  periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di
produzione delle uve.
    E'  in  facolta'  del  Ministero  per  le  politiche  agricole  e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini  - modificare con proprio decreto il limite minimo
per l'estratto non riduttore.

                               Art. 7.

             Etichettatura, designazione e presentazione

    Nella   presentazione   e   designazione   del  vino  «Conero»  a
denominazione di origine controllata e garantita il termine «Riserva»
deve  obbligatoriamente  figurare  in  etichetta  al  di  sotto della
dicitura  «denominazione  di  origine controllata e garantita». Detto
termine  «Riserva»  non  puo'  figurare  in  caratteri superiori alla
denominazione «Conero».
    Alla denominazione di origine controllata e garantita «Conero» e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente
prevista  dal  presente  disciplinare  di produzione ivi compresi gli
aggettivi:  «superiore»,  «extra»,  «fine», «scelto», «selezionato» e
similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non
aventi  significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in inganno
l'acquirente.
    E'   consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  che  facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone,
aree,   localita',  mappali,  compresi  nella  zona  delimitata,  nel
precedente  art.  3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.

                               Art. 8.

                           Confezionamento

    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e garantita
«Conero»  deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di
vetro di capacita' non superiore a litri 5.
    Le  bottiglie  devono  essere di tipo bordolese, di vetro scuro e
chiuse con tappo di sughero raso bocca.
    Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie
comunque non consone al prestigio del vino.