Art. 7. La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con i precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 8.470.272,00 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.