IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  1994,  n. 332, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 1994, n. 474, come modificato
dall'art.  4  della  legge  24 dicembre  2003.  n.  350  (di seguito:
«decreto-legge n. 332 del 1994»);
  Visto  l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994,
che   prevede   che   tra  le  societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente  dallo  Stato  operanti  nel settore della difesa, dei
trasporti,  delle  telecomunicazioni,  delle fonti di energia e degli
altri  pubblici  servizi  sono individuate con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  intesa  con  il Ministro delle
attivita'  produttive, nonche' con i Ministri competenti per settore,
previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle
nei  cui  statuti,  prima  di  ogni atto che determini la perdita del
controllo,  deve  essere  introdotta con deliberazione dell'assemblea
straordinaria  una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia
e  delle  finanze  la  titolarita'  di uno o piu' dei poteri speciali
dalla  stessa  disposizione  definiti, da esercitare di intesa con il
Ministro delle attivita' produttive;
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati
ai  sensi  del  citato  art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del
1994,  in  data  5 ottobre  1995,  21 marzo  1997, 17 settembre 1999,
28 settembre  1999, relativi, rispettivamente, a ENI S.p.a., societa'
del  Gruppo  STET (STET S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.), societa' del
Gruppo  ENEL (ENEL S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., ENEL Produzione
S.p.a. e Terna S.p.a.) e Finmeccanica S.p.a.;
  Visto l'art. 66, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel
quale  e'  previsto  che  i  citati  poteri  speciali  possono essere
introdotti   solo   se  sono  diretti  alla  tutela  di  rilevanti  e
imprescindibili  interessi  dello  Stato, quali l'ordine pubblico, la
sicurezza pubblica, la sanita' e la difesa, in misura proporzionale a
tale  tutela  anche  per  quanto  riguarda i limiti temporali e che i
medesimi devono essere esercitati in modo aderente ai principi di non
discriminazione  e  di  coerenza  con  gli  obiettivi  in  materia di
privatizzazioni;
  Visto  l'art.  4,  comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che, novellando l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994,
ha  ridefinito  i  poteri speciali di cui alla disposizione da ultimo
menzionata;
  Visto  l'art.  4,  comma 230, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
nel  quale  e' previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  medesima  legge,  sono  individuati  i  criteri di
esercizio  dei  poteri  speciali,  limitando il loro utilizzo ai soli
casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato;
  Visto l'art. 4, comma 231, della legge 24 dicembre 2004, n. 350, il
quale dispone che gli statuti delle societa' nei quali e' prevista la
clausola  che  attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati
alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230 del medesimo art. 4;
  Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332 del 1994, nel
quale e' previsto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  da  adottare  di  concerto  con  il Ministro delle attivita'
produttive, e' determinato il contenuto della clausola statutaria che
attribuisce  la  titolarita'  di uno o piu' dei poteri speciali, come
identificati  dalla  citata  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, nelle
societa'  individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del
1994;
  Considerato   che,   conseguentemente,  con  apposito  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottare ai sensi del
predetto  art.  2,  comma  1-bis,  del decreto-legge n. 332 del 1994,
verra'  determinato  il  contenuto della clausola da introdurre negli
statuti  delle societa' individuate mediante i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri sopra richiamati;
  Ravvisata    l'opportunita'    di    garantire    la    continuita'
dell'amministrazione  ed  il corretto ed ordinato funzionamento degli
organi  societari  nei quali sono presenti soggetti nominati ai sensi
dei  poteri  speciali  come  disciplinati  anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'economia e delle finanze e del
Ministro delle attivita' produttive;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. I poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 332 del
1994,  sono  esercitati  esclusivamente  ove  ricorrano  rilevanti  e
imprescindibili  motivi  di  interesse  generale,  in particolare con
riferimento   all'ordine  pubblico,  alla  sicurezza  pubblica,  alla
sanita'   pubblica  e  alla  difesa,  in  forma  e  misura  idonee  e
proporzionali   alla   tutela  di  detti  interessi,  anche  mediante
l'eventuale  previsione di opportuni limiti temporali, fermo restando
il  rispetto  dei  principi dell'ordinamento interno e comunitario, e
tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione.
  2.  I  poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2,
comma  1,  del  decreto-legge  n.  332  del  1994,  ferme restando le
finalita'  indicate allo stesso comma 1, sono esercitati in relazione
al verificarsi delle seguenti circostanze:
    a)    grave   ed   effettivo   pericolo   di   una   carenza   di
approvvigionamento   nazionale  minimo  di  prodotti  petroliferi  ed
energetici,  nonche' di erogazione dei servizi connessi e conseguenti
e,   in  generale,  di  materie  prime  e  di  beni  essenziali  alla
collettivita',   nonche'   di   un   livello  minimo  di  servizi  di
telecomunicazione e di trasporto;
    b) grave  ed  effettivo  pericolo  in  merito alla continuita' di
svolgimento   degli   obblighi  verso  la  collettivita'  nell'ambito
dell'esercizio  di  un  servizio  pubblico,  nonche' al perseguimento
della  missione  affidata  alla societa' nel campo delle finalita' di
interesse pubblico;
    c) grave  ed effettivo pericolo per la sicurezza degli impianti e
delle reti nei servizi pubblici essenziali;
    d) grave  ed  effettivo  pericolo  per  la  difesa  nazionale, la
sicurezza militare, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica;
    e) emergenze sanitarie.
  3.  Al fine di garantire la proporzionalita' delle misure adottate,
i  poteri speciali di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma
1,  del  decreto-legge  n.  332  del 1994, potranno essere esercitati
anche  in  forma condizionata. Il potere speciale di cui alla lettera
c)  potra'  essere  esercitato sia in relazione alle delibere assunte
dall'assemblea  degli  azionisti che in relazione alle delibere degli
organi di amministrazione.