Art. 2.

  1.  La  facolta'  di  nomina  di un amministratore senza diritto di
voto,  di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge
n.  332  del l994 e' esercitata mediante l'adozione di un decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, di intesa con il Ministro
delle attivita' produttive, secondo quanto previsto dal medesimo art.
2,  comma  1,  del  citato decreto-legge. Resta fermo che, in caso di
nomina  di  un  amministratore  senza diritto di voto, allo stesso e'
sempre assicurato il diritto di intervento.
  2.  Gli  amministratori  nominati  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1,
lettera  d),  del  decreto-legge  n.  332  del 1994, secondo il testo
vigente  anteriormente  alla data di entrata in vigore della legge 24
dicembre  2003, n. 350, restano in carica, con i poteri attribuiti al
momento della nomina, fino alla scadenza del termine del mandato. Non
si   provvede  alla  sostituzione  di  tali  amministratori  qualora,
precedentemente  allo  scadere del medesimo termine, si verifichi una
qualsiasi causa di cessazione dall'incarico.
  3.  I  sindaci  nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d),
del   decreto-legge  n.  332  del  1994,  secondo  il  testo  vigente
anteriormente  alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre
2003,  n.  350,  restano in carica fino alla scadenza del termine del
mandato.  Qualora,  precedentemente  allo scadere di tale termine, si
verifichi una causa di cessazione dall'incarico di sindaco come sopra
conferito,  la  sostituzione  avverra'  secondo  le  norme del codice
civile.
  4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da adottare,
ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332 del 1994,
entro  e non oltre il 30 giugno 2004, verra' determinato il contenuto
della  clausola  statutaria  che  attribuisce la titolarita' di uno o
piu'   dei   poteri   speciali  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge  n.  332  del  1994,  da introdurre negli statuti delle
societa'  individuate mediante i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui alle premesse.