Art. 2. 1. La facolta' di nomina di un amministratore senza diritto di voto, di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del l994 e' esercitata mediante l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive, secondo quanto previsto dal medesimo art. 2, comma 1, del citato decreto-legge. Resta fermo che, in caso di nomina di un amministratore senza diritto di voto, allo stesso e' sempre assicurato il diritto di intervento. 2. Gli amministratori nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 332 del 1994, secondo il testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, restano in carica, con i poteri attribuiti al momento della nomina, fino alla scadenza del termine del mandato. Non si provvede alla sostituzione di tali amministratori qualora, precedentemente allo scadere del medesimo termine, si verifichi una qualsiasi causa di cessazione dall'incarico. 3. I sindaci nominati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 332 del 1994, secondo il testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350, restano in carica fino alla scadenza del termine del mandato. Qualora, precedentemente allo scadere di tale termine, si verifichi una causa di cessazione dall'incarico di sindaco come sopra conferito, la sostituzione avverra' secondo le norme del codice civile. 4. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, da adottare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 332 del 1994, entro e non oltre il 30 giugno 2004, verra' determinato il contenuto della clausola statutaria che attribuisce la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 332 del 1994, da introdurre negli statuti delle societa' individuate mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alle premesse.