Art. 3. 1. Le societa' provvedono, alla prima occasione utile, ad adeguare, se necessario, le disposizioni dei propri statuti al contenuto del presente decreto. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 2000. Roma, 10 giugno 2004 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle attivita' produttive Marzano