Art. 3.

  1. Le societa' provvedono, alla prima occasione utile, ad adeguare,
se  necessario,  le  disposizioni dei propri statuti al contenuto del
presente decreto.
  2.  Il  presente  decreto sostituisce il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data 11 febbraio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio
2000.
    Roma, 10 giugno 2004

             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Letta

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano