IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 465/2004 del 12 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 77 del 13 marzo 2004, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Considerato che con decreto ministeriale del 3 luglio 2001 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92; Considerato che con decreto ministeriale del 28 novembre 2003 l'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» protetta transitoriamente a livello nazionale; Vista l'indicazione espressa dall'Associazione castanicoltori della Garfagnana, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attivita' di controllo sul prodotto di che trattasi, la societa' «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» con sede in Firenze, piazza Artom n. 12; Considerato che l'organismo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito; Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana»; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Decreta: Art. 1. La validita' dell'autorizzazione all'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» con sede in Firenze, piazza Artom n. 12, al controllo della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» e' fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 5 aprile 2004, data di entrata in vigore del regolamento della Commissione (CE) n. 465/2004 del 12 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 77 del 13 marzo 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.