Art. 2.
  L'autorizzazione   di   cui   all'art.  1  comporta  l'obbligo  per
l'organismo  «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» del
rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo'
essere  sospesa  o  revocata  ai  sensi  dell'art.  53,  della  legge
24 aprile   1998,   n.   12   come   sostituito,   con  provvedimento
dell'Autorita'  nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua
nel   Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  qualora
l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati.