Art. 3.
  L'organismo  autorizzato  «AIAB - Associazione italiana agricoltura
biologica»  non  puo' modificare la denominazione sociale, il proprio
statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il  proprio sistema
qualita',   le  modalita'  di  controllo  e  il  sistema  tariffario,
riportati  nell'apposito  piano  di controllo per la denominazione di
origine  protetta  «Farina  di  Neccio  della Garfagnana», cosi' come
depositati  presso il Ministero delle politiche agricole e forestali,
senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale
ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione
del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.