Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «AIAB - Associazione italiana agricoltura biologica» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.