Art. 5.
  L'autorizzazione  di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di
cui  all'art. 2, e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita'
dell'autorizzazione,  l'organismo  di  controllo «AIAB - Associazione
italiana  agricoltura  biologica»  e'  tenuto ad adempiere a tutte le
disposizioni  complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove
lo ritenga utile, ritenga di impartire.