Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  di  tutela  oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia -
Cultivar  Bella  di  Cerignola»  sono  ripartiti  in  conformita' del
decreto  12  settembre  2000,  n.  410,  di  adozione del regolamento
concernente  la  ripartizione dei costi derivanti delle attivita' dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche   protette   incaricati  dal  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali.
  2.  I  soggetti  immessi  nel sistema di controllo della D.O.P. «La
Bella  della  Daunia - Cultivar Bella di Cerignola» appartenenti alla
categoria  «produttori»  nella  filiera  ortofrutticoli e cereali non
trasformati, individuata all'art. 4, lettera b) del decreto 12 aprile
2000,   recante   disposizioni  generali  relative  ai  requisiti  di
rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle
I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.