Art. 6. 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre decorrere dalla data di approvazione del presente decreto. 2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2004 Il direttore generale: Abate