Art. 6.
  1. L'incarico  conferito  con il presente decreto ha durata di anni
tre decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.
  2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste  nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato  e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000,
recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 giugno 2004
                                         Il direttore generale: Abate