IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio
1995  che stabilisce modalita' di applicazione per quanto riguarda la
procedura  di  liquidazione  dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno   diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996, relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore degli
ortofrutticoli,   modificato   da  ultimo  dal  regolamento  (CE)  n.
2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre
1996,  relativo  all'organizzazione comune di mercato nel settore dei
prodotti  trasformati  a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo
dal  regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio del 4 dicembre 2000,
con   particolare   riguardo   al   titolo   II  «Organizzazione  dei
produttori»;
  Visto il regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione del 3 marzo
del  1999,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
2201/96  del  Consiglio  per quanto concerne il regime di aiuto delle
prugne secche e successive modificazioni;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1573/99  della  Commissione  del
19 luglio  1999,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento
(CE)  n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche
dei  fichi  secchi  ammessi  a  beneficiare  del regime di aiuto alla
produzione e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 2419/2001 della Commissione dell'11
dicembre  2001  che  fissa  modalita'  di  applicazione  del  sistema
integrato  di  gestione  e  di  controllo  di  taluni regimi di aiuto
comunitari   e   istituito  dal  regolamento  (CEE)  n.  3508/92  del
Consiglio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1535/2003  della  Commissione del
29 agosto  2003,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento
(CE)  n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti
alla  produzione  dei  prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
modificato dal reg. (CE) n. 444/2004;
  Visti  i  regolamenti  (CE)  nn. 2319/89, 2320/89 e 1010/2001 della
Commissione  relativi ai requisiti minimi di qualita' per le pere, le
pesche  ed  i  miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla
produzione;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  217/2002  della  Commissione  del
5 febbraio 2002, che stabilisce criteri di accettazione della materia
prima  nel  quadro  del  regime di aiuti alla produzione previsto dal
regolamento (CE) n. 2201/96;
  Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, relativa alla «Conversione
in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n.
701,  recante  misure  urgenti  in  materia  di controlli degli aiuti
comunitari,    alla   produzione   dell'olio   di   oliva.   Sanzioni
amministrative  e  penali  in materia di aiuti comunitari nel settore
agricolo»;
  Visto  l'art.  4,  comma  3  della  legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  «Disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che l'applicazione
del  territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati dalla Comunita'
europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio 1999, n. 165, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  137  del
14 giugno   1999,   concernente  l'istituzione  dell'Agenzia  per  le
erogazioni  in  agricoltura a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il   decreto   del   Ministro   4 luglio  2002  concernente
«Disposizioni   nazionali  di  attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
449/2001  della  Commissione  recante  modalita'  di applicazione del
regolamento  (CE)  n.  2201/96  del  Consiglio per quanto riguarda il
regime  di  aiuto  nel  settore  dei  prodotti  trasformati a base di
ortofrutticoli»;
  Considerata  la  esigenza  di  aggiornare le disposizioni a seguito
delle modifiche intervenute per l'applicazione delle richiamate norme
comunitarie,  distinguendo  i  prodotti  per  i  quali e' previsto un
riconoscimento  delle  imprese di trasformazione dai prodotti che non
necessitano,  ai  fini  della  attuazione  del regime di aiuti, di un
analogo riconoscimento delle imprese di trasformazione;
  Tenuto  conto  del  parere  espresso dalla Conferenza Stato-Regioni
sulla convenzione tra AGEA e regioni per l'attivita' di controllo, da
affidare alle regioni quali enti delegati;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato  e  le  regioni  e  le  provincie  autonome di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 20 maggio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria
di  settore,  il  presente  decreto individua procedure attuative del
reg.  (CE) n. 1535/2003 della Commissione del 29 agosto 2003, recante
modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  2201/96  del
Consiglio  per  quanto  concerne il regime di aiuto nel settore degli
ortofrutticoli trasformati, con riguardo ai seguenti aspetti:
    a) regime  di  aiuto  alle  organizzazioni  dei  produttori,  che
consegnano pomodori, pesche e pere di origine comunitaria, al fine di
ottenere  i  prodotti  trasformati  che  figurano nell'allegato 1 del
regolamento (CE) n. 2201/96 medesimo;
    b) regime  di  aiuto  alla  produzione  a favore delle imprese di
trasformazione  di prugne secche e fichi secchi, che corrispondono ai
produttori un prezzo almeno pari al prezzo minimo;
    c) contratti  stipulati  tra  le  organizzazioni  dei produttori,
riconosciute  e  prericonosciute  ai  sensi  del  regolamento (CE) n.
2200/96, e i trasformatori riconosciuti, nel caso di pomodoro, pesche
e pere;
    d) adempimenti delle parti contraenti;
    e) sistema di controlli e relative risultanze.