Art. 11. Versamento degli aiuti 1. Alla corresponsione degli aiuti, di cui all'art. 27 del regolamento, imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, in conformita' con le disposizioni del citato articolo e ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, l'Organismo pagatore competente, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte. 2. L'OP, una volta ricevuto l'aiuto, versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale, l'importo dovuto ai propri soci e ai non soci, secondo le modalita' e i termini previsti dall'art. 27, paragrafo 1 del regolamento; in caso di OP cui aderisce una cooperativa, quest'ultima versa integralmente, tramite bonifico bancario o postale ed entro quindici giorni lavorativi, l'importo dovuto ai propri soci, fornendo all'OP medesima la prova documentale dell'avvenuto versamento sulla base dell'art. 9, commi 1 e 2. 3. Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione, i versamenti degli importi e degli aiuti agli associati possono essere effettuati, oltre che con le modalita' di cui al comma 2, attraverso accredito, previa certificazione dello stesso da parte di un revisore dei conti iscritto all'apposito albo. 4. Al fine di prevenire eventuali irregolarita' e in adesione agli orientamenti dei competenti uffici della Commissione CE, gli eventuali servizi resi dall'OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonche' i contributi associativi sono regolati da partite contabili appositamente dedicate; analoghe modalita' contabili si applicano a cooperative nei confronti dei propri soci. 5. In caso di trasformazione effettuata in altro Stato membro, l'Organismo pagatore competente assicura gli adempimenti previsti dall'art. 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento. 6. Ai sensi dell'art. 27, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, l'Organismo pagatore competente versa l'aiuto ai trasformatori di prugne secche e fichi secchi, sulla base delle procedure dallo stesso definite.