Art. 11.
                       Versamento degli aiuti

  1.  Alla  corresponsione  degli  aiuti,  di  cui  all'art.  27  del
regolamento,  imputabili  al Fondo europeo agricolo di orientamento e
garanzia  (FEOGA) - Sezione garanzia, provvede, in conformita' con le
disposizioni  del  citato articolo e ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95  della  Commissione,  l'Organismo  pagatore competente, sulla
base delle procedure dallo stesso predisposte.
  2.  L'OP,  una volta ricevuto l'aiuto, versa integralmente, tramite
bonifico bancario o postale, l'importo dovuto ai propri soci e ai non
soci,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  previsti  dall'art. 27,
paragrafo  1  del  regolamento;  in  caso  di  OP  cui  aderisce  una
cooperativa,   quest'ultima  versa  integralmente,  tramite  bonifico
bancario  o  postale  ed  entro quindici giorni lavorativi, l'importo
dovuto  ai propri soci, fornendo all'OP medesima la prova documentale
dell'avvenuto versamento sulla base dell'art. 9, commi 1 e 2.
  3. Nel caso di OP che fungono anche da impresa di trasformazione, i
versamenti  degli importi e degli aiuti agli associati possono essere
effettuati,  oltre che con le modalita' di cui al comma 2, attraverso
accredito, previa certificazione dello stesso da parte di un revisore
dei conti iscritto all'apposito albo.
  4.  Al fine di prevenire eventuali irregolarita' e in adesione agli
orientamenti   dei   competenti  uffici  della  Commissione  CE,  gli
eventuali  servizi resi dall'OP ai propri associati, anche in caso di
organizzazione  che  autotrasforma,  nonche' i contributi associativi
sono  regolati  da partite contabili appositamente dedicate; analoghe
modalita'  contabili  si  applicano  a  cooperative nei confronti dei
propri soci.
  5.  In  caso  di  trasformazione  effettuata in altro Stato membro,
l'Organismo  pagatore  competente  assicura  gli adempimenti previsti
dall'art. 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento.
  6.  Ai  sensi  dell'art.  27,  paragrafi  2, 3 e 4 del regolamento,
l'Organismo  pagatore  competente  versa  l'aiuto ai trasformatori di
prugne secche e fichi secchi, sulla base delle procedure dallo stesso
definite.