Art. 13.
                              Controlli

  1.  Allo  scopo  di consentire la puntuale attuazione del regime di
aiuto  e  di  uniformare  l'attivita'  di  controllo  sulla  base, in
particolare,  delle disposizioni degli articoli 5, 8, 11, 12, 13, 15,
16,  21,  22,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33-bis,  34, 37 e 38 del
regolamento,  nonche'  del reg. (CE) n. 217/2002 e delle disposizioni
generali  del  reg.  (CE) n. 1663/95, l'Organismo pagatore competente
adotta  e  pubblica  specifiche  modalita'  operative.  I  successivi
provvedimenti,  per  quanto  di  interesse, saranno concordati con le
regioni.
  2.  L'Organismo  pagatore  competente  verifica  la rispondenza del
prodotto  finito  ai requisiti minimi di qualita', ai sensi dell'art.
31,  paragrafo  2,  lettera  a),  e  dell'art.  32,  paragrafo  2 del
regolamento, sulla base delle modalita' previste nel manuale.
  3.   Ai  sensi  dell'art.  28,  del  regolamento,  il  Ministero  e
l'Organismo   pagatore   competente   hanno  facolta'  di  effettuare
controlli  supplementari  in  qualsiasi  momento  della  campagna  di
trasformazione.