Art. 13. Controlli 1. Allo scopo di consentire la puntuale attuazione del regime di aiuto e di uniformare l'attivita' di controllo sulla base, in particolare, delle disposizioni degli articoli 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-bis, 34, 37 e 38 del regolamento, nonche' del reg. (CE) n. 217/2002 e delle disposizioni generali del reg. (CE) n. 1663/95, l'Organismo pagatore competente adotta e pubblica specifiche modalita' operative. I successivi provvedimenti, per quanto di interesse, saranno concordati con le regioni. 2. L'Organismo pagatore competente verifica la rispondenza del prodotto finito ai requisiti minimi di qualita', ai sensi dell'art. 31, paragrafo 2, lettera a), e dell'art. 32, paragrafo 2 del regolamento, sulla base delle modalita' previste nel manuale. 3. Ai sensi dell'art. 28, del regolamento, il Ministero e l'Organismo pagatore competente hanno facolta' di effettuare controlli supplementari in qualsiasi momento della campagna di trasformazione.