Art. 14.
                      Risultanze dei controlli

  1. Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento,
e  sulla  base  delle  indicazioni recate nell'allegato A, in caso di
constatazione   di   mancato   rispetto   delle   norme  comunitarie,
l'Organismo  pagatore  competente determina le riduzioni dell'aiuto e
le sanzioni, di cui agli articoli 33, 34, 35 e 37 del regolamento.
  2.  Nel  caso  in  cui  l'OP  non si conformi alle disposizioni non
effettui   i   dovuti  pagamenti  ai  propri  soci,  e'  revocato  il
riconoscimento concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96.
  3.   Per   l'applicazione   delle  citate  sanzioni  e  per  misure
sanzionatorie    nazionali   specifiche   nell'ambito   degli   aiuti
comunitari,  si  procede  secondo  le  disposizioni di cui alla legge
23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.