Art. 14. Risultanze dei controlli 1. Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, e sulla base delle indicazioni recate nell'allegato A, in caso di constatazione di mancato rispetto delle norme comunitarie, l'Organismo pagatore competente determina le riduzioni dell'aiuto e le sanzioni, di cui agli articoli 33, 34, 35 e 37 del regolamento. 2. Nel caso in cui l'OP non si conformi alle disposizioni non effettui i dovuti pagamenti ai propri soci, e' revocato il riconoscimento concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96. 3. Per l'applicazione delle citate sanzioni e per misure sanzionatorie nazionali specifiche nell'ambito degli aiuti comunitari, si procede secondo le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.