Art. 15. Comunicazioni 1. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 39 del regolamento, l'Organismo pagatore competente effettua le comunicazioni previste al predetto articolo all'AGEA, in tempo utile per consentire al Ministero la regolare trasmissione alla Commissione CE; il medesimo organismo, sulla base delle disposizioni del paragrafo 5, del citato art. 39, del regolamento, adotta tutte le misure necessarie per garantire che i dati comunicati siano esatti, completi, definitivi e che siano stati verificati prima della trasmissione al Ministero e all'UE.