Art. 15.
                            Comunicazioni

  1.   Ai   fini   della   corretta  applicazione  dell'art.  39  del
regolamento,    l'Organismo    pagatore    competente   effettua   le
comunicazioni  previste al predetto articolo all'AGEA, in tempo utile
per consentire al Ministero la regolare trasmissione alla Commissione
CE;   il  medesimo  organismo,  sulla  base  delle  disposizioni  del
paragrafo  5,  del  citato  art. 39, del regolamento, adotta tutte le
misure  necessarie  per garantire che i dati comunicati siano esatti,
completi,  definitivi  e  che  siano  stati  verificati  prima  della
trasmissione al Ministero e all'UE.