Art. 4.
       Riconoscimento dei trasformatori e adempimenti delle OP

  1.   Al  fine  di  dare  attuazione  all'art.  5  del  regolamento,
concernente  il  requisito  del  riconoscimento,  i  trasformatori di
pomodori,  pesche  e  pere  che  intendono partecipare al regime sono
riconosciuti  ed iscritti in un apposito elenco nazionale, pubblicato
per ciascuna campagna.
  2.  I  nuovi  trasformatori,  che intendono usufruire del regime di
aiuto,  presentano  apposita  domanda di riconoscimento all'Organismo
pagatore competente, conformemente all'art. 5 del regolamento e sulla
base  delle  modalita'  stabilite dall'Organismo pagatore competente,
entro  il  15 settembre  per  il pomodoro e entro il 30 aprile per le
pesche e le pere, antecedenti le campagne interessate.
  3.  Al  fine  di  dare  attuazione  all'art.  14  del  regolamento,
concernente  le  comunicazioni relative alla partecipazione al regime
di  aiuto,  i  trasformatori  di  prugne  secche  e fichi secchi sono
iscritti   in   una  sezione  aggiuntiva  dell'elenco  nazionale  dei
trasformatori,  previa  valutazione  da parte dell'Organismo pagatore
competente.
  4. L'Organismo  pagatore  competente  assicura  l'istruttoria della
domanda  di  riconoscimento  e,  previa  verifica  del  possesso  dei
requisiti  e  del rispetto delle condizioni di ammissibilita', adotta
un  apposito  provvedimento di riconoscimento per i trasformatori, di
cui al comma 2, trasmettendone copia all'AGEA e al Ministero.
  5. I trasformatori, di cui al comma 3, che intendono partecipare al
regime  di  aiuto presentano, entro il 30 aprile, antecedentemente la
campagna,  apposita  domanda all'Organismo pagatore competente, sulla
base  delle  modalita'  stabilite  dal  medesimo  Organismo  ai  fini
dell'iscrizione  nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale delle
imprese di trasformazione.
  6.  I  trasformatori, ai fini dell'inclusione nell'elenco nazionale
comunicano,  all'Organismo  pagatore competente rispettivamente entro
il  16  novembre,  per  il  pomodoro,  ed  entro il 30 aprile, per le
pesche,  le  pere,  antecedenti  ciascuna campagna, l'intendimento di
partecipare  al  regime, allegando apposita dichiarazione concernente
la  sussistenza  delle  condizioni  previste  per il riconoscimento e
successivo  inserimento  nell'elenco  nazionale  medesimo. In caso di
mancata  comunicazione  entro  i  predetti  termini, il trasformatore
viene  escluso dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi
dell'art. 14 del regolamento.
  7.  Ogni  variazione  concernente  la denominazione dell'impresa di
trasformazione o il numero degli stabilimenti e' notificata, entro 15
giorni  lavorativi  dall'intervenuta  modifica, corredata da relativa
documentazione,  sulla  base delle modalita' stabilite dall'Organismo
pagatore   competente.   Le   medesime   imprese   di  trasformazione
comunicano,  entro quindici giorni lavorativi dalla realizzazione, le
modifiche   apportate   agli   impianti  che  determinano  variazioni
significative superiori al 20% delle capacita' lavorative.
  8.   Le  OP,  comprese  quelle  che  hanno  presentato  domanda  di
riconoscimento,  ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE)
n.    2200/96,    comunicano   all'Organismo   pagatore   competente,
rispettivamente  entro  il  16 novembre, per il pomodoro, ed entro il
30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi,
antecedentemente  ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al
regime  di  aiuto.  In caso di mancata comunicazione entro i predetti
termini,  l'OP  viene  esclusa dal regime di aiuto per la campagna in
causa, ai sensi dell'art. 14 del regolamento.
  9.  L'Organismo  pagatore  competente comunica al Ministero, per il
tramite  dell'AGEA,  entro i termini comunitari, anche avvalendosi di
posta  elettronica,  l'elenco  dei trasformatori riconosciuti nonche'
delle OP che intendono partecipare al regime.
  10. Il Ministero ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento
rende  pubblico  l'elenco  di cui al comma 1, inserendolo nel proprio
sito internet (www.politicheagricole.it).