Art. 4. Riconoscimento dei trasformatori e adempimenti delle OP 1. Al fine di dare attuazione all'art. 5 del regolamento, concernente il requisito del riconoscimento, i trasformatori di pomodori, pesche e pere che intendono partecipare al regime sono riconosciuti ed iscritti in un apposito elenco nazionale, pubblicato per ciascuna campagna. 2. I nuovi trasformatori, che intendono usufruire del regime di aiuto, presentano apposita domanda di riconoscimento all'Organismo pagatore competente, conformemente all'art. 5 del regolamento e sulla base delle modalita' stabilite dall'Organismo pagatore competente, entro il 15 settembre per il pomodoro e entro il 30 aprile per le pesche e le pere, antecedenti le campagne interessate. 3. Al fine di dare attuazione all'art. 14 del regolamento, concernente le comunicazioni relative alla partecipazione al regime di aiuto, i trasformatori di prugne secche e fichi secchi sono iscritti in una sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale dei trasformatori, previa valutazione da parte dell'Organismo pagatore competente. 4. L'Organismo pagatore competente assicura l'istruttoria della domanda di riconoscimento e, previa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni di ammissibilita', adotta un apposito provvedimento di riconoscimento per i trasformatori, di cui al comma 2, trasmettendone copia all'AGEA e al Ministero. 5. I trasformatori, di cui al comma 3, che intendono partecipare al regime di aiuto presentano, entro il 30 aprile, antecedentemente la campagna, apposita domanda all'Organismo pagatore competente, sulla base delle modalita' stabilite dal medesimo Organismo ai fini dell'iscrizione nella sezione aggiuntiva dell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione. 6. I trasformatori, ai fini dell'inclusione nell'elenco nazionale comunicano, all'Organismo pagatore competente rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, antecedenti ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime, allegando apposita dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento e successivo inserimento nell'elenco nazionale medesimo. In caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, il trasformatore viene escluso dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi dell'art. 14 del regolamento. 7. Ogni variazione concernente la denominazione dell'impresa di trasformazione o il numero degli stabilimenti e' notificata, entro 15 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica, corredata da relativa documentazione, sulla base delle modalita' stabilite dall'Organismo pagatore competente. Le medesime imprese di trasformazione comunicano, entro quindici giorni lavorativi dalla realizzazione, le modifiche apportate agli impianti che determinano variazioni significative superiori al 20% delle capacita' lavorative. 8. Le OP, comprese quelle che hanno presentato domanda di riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, comunicano all'Organismo pagatore competente, rispettivamente entro il 16 novembre, per il pomodoro, ed entro il 30 aprile, per le pesche, le pere, le prugne secche e i fichi secchi, antecedentemente ciascuna campagna, l'intendimento di partecipare al regime di aiuto. In caso di mancata comunicazione entro i predetti termini, l'OP viene esclusa dal regime di aiuto per la campagna in causa, ai sensi dell'art. 14 del regolamento. 9. L'Organismo pagatore competente comunica al Ministero, per il tramite dell'AGEA, entro i termini comunitari, anche avvalendosi di posta elettronica, l'elenco dei trasformatori riconosciuti nonche' delle OP che intendono partecipare al regime. 10. Il Ministero ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento rende pubblico l'elenco di cui al comma 1, inserendolo nel proprio sito internet (www.politicheagricole.it).