Art. 9. Pagamento della materia prima 1. Le modalita' e i termini di pagamento della materia prima, da parte del trasformatore all'OP, sono fissate all'art. 7, paragrafo i del regolamento. 2. Ai sensi degli articoli 8 e 28 del regolamento, al fine di assicurare il pagamento della materia prima ai soci delle OP nonche' per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie e prevenire eventuali irregolarita', l'Organismo pagatore competente adotta le relative modalita', in applicazione dell'art. 22, paragrafo 2 del medesimo regolamento, definendo altresi' un apposito sistema informatico, contenente le informazioni indispensabili per il riscontro dell'avvenuto pagamento della materia prima, da parte del trasformatore all'OP e dell'OP, ovvero delle cooperative associate, ai propri soci. 3. Gli eventuali servizi resi da OP ai propri associati, anche in caso di organizzazione che autotrasforma, nonche' i contributi possono essere compensati nell'ambito dei versamenti degli importi dovuti per la cessione della materia prima; analoghe modalita' contabili si applicano a cooperative nei confronti dei propri soci. 4. Nel caso di prugne secche e fichi secchi il pagamento da parte del trasformatore all'OP si riferisce integralmente al versamento del prezzo minimo.