Art. 9.
                    Pagamento della materia prima

  1.  Le  modalita'  e i termini di pagamento della materia prima, da
parte  del trasformatore all'OP, sono fissate all'art. 7, paragrafo i
del regolamento.
  2.  Ai  sensi  degli  articoli 8  e  28 del regolamento, al fine di
assicurare  il pagamento della materia prima ai soci delle OP nonche'
per garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie e prevenire
eventuali  irregolarita',  l'Organismo  pagatore competente adotta le
relative  modalita',  in  applicazione  dell'art. 22, paragrafo 2 del
medesimo   regolamento,   definendo   altresi'  un  apposito  sistema
informatico,   contenente   le  informazioni  indispensabili  per  il
riscontro  dell'avvenuto  pagamento della materia prima, da parte del
trasformatore  all'OP  e dell'OP, ovvero delle cooperative associate,
ai propri soci.
  3.  Gli  eventuali servizi resi da OP ai propri associati, anche in
caso  di  organizzazione  che  autotrasforma,  nonche'  i  contributi
possono  essere  compensati  nell'ambito dei versamenti degli importi
dovuti  per  la  cessione  della  materia  prima;  analoghe modalita'
contabili si applicano a cooperative nei confronti dei propri soci.
  4.  Nel  caso di prugne secche e fichi secchi il pagamento da parte
del trasformatore all'OP si riferisce integralmente al versamento del
prezzo minimo.