IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  1623/2000 del
25 luglio   2000   e   successive  modifiche,  recante  modalita'  di
applicazione  del  regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo
all'organizzazione   comune  del  mercato  vitivinicolo,  per  quanto
riguarda i meccanismi di mercato;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  Commissione  n.  1282/2001 del
28 giugno  2001  che  applica  il  regolamento  (CE) n. 1493/1999 per
quanto  riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il
controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
  Vista  la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990)»;
  Visto  il  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale
e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000,
n. 188;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 agosto 2000, n. 260, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221 e successive
modifiche,  recante  disposizioni  sanzionatorie  in applicazione del
regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo;
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 94 del 22 aprile
2004,  recante  disposizioni  in  materia  di  soggetti  e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura,
a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), i), ee) della legge
7 marzo 2003, n. 38;
  Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del
17  luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  174 del 25 luglio 1992 e del 16 luglio 2001, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001, con i quali sono
stati  stabiliti  i termini e le modalita' per la presentazione della
dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli ed
e'  stato  previsto un modello relativo alla dichiarazione annuale di
giacenza vino e prodotti vinicoli;
  Ritenuto  di  procedere alla riformulazione in un unico testo delle
disposizioni  vigenti  concernenti  la  dichiarazione di giacenza dei
vini   e   dei   prodotti   vinicoli   provvedendo,   nel   contempo,
all'abrogazione  dei decreti ministeriali del 17 luglio 1992 e del 16
lugIio 2001 dianzi citati;
  Visto  il  parere favorevole formulato dalla Conferenza unificata e
dalla Conferenza Stato-regioni nella sessione del 20 maggio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. In  applicazione  dell'art.  6 del regolamento CE n. 1282/2001 i
detentori  di  vini  e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai
rivenditori  al  minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi
in  ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi
di  vini  e/o  mosti  viaggianti  alla  mezzanotte del 31 luglio sono
dichiarati dal destinatario.
  2.  Per la riduzione a vino il mosto muto e' moltiplicato per 0,95.
I  mosti  concentrati sono dichiarati nel loro effettivo volume senza
l'applicazione di alcun coefficiente.
  3.  Per  rivenditori  al  minuto, in conformita' al paragrafo 2 del
citato art. 6 s'intendono:
    i   rivenditori  che  esercitano  professionalmente  un'attivita'
commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di
quantitativi  di  vino  non  superiori,  per  ciascuna vendita, ai 60
litri;
    i   rivenditori   che   utilizzano   cantine  attrezzate  per  il
magazzinaggio  ed  il  condizionamento  di  quantitativi  di vino non
superiori a 10 ettolitri.