Art. 2. 1. La dichiarazione di giacenza, prevista al precedente art. 1, e' presentata sul modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto ministeriale. Il modello puo' essere reperito presso i singoli comuni ovvero prelevato in formato elettronico dal sito internet del SIAN (www.sian.it) e da altri siti istituzionali indicati dall'AGEA. 2. La dichiarazione e' presentata con riferimento al comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o i mosti entro e non oltre la data del 10 settembre di ciascun anno. 3. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione di giacenza per via telematica o secondo altri sistemi di invio indicati dall'AGEA attenendosi alle modalita' che saranno definite daIl'A.G.E.A. Tali modalita' di presentazione consentono il rispetto e la verifica dei termini ed assicurino la fruizione dei dati delle dichiarazioni ai seguenti soggetti: ai Comuni; agli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi competenti per territorio; agli Uffici decentrati dell'Assessorato all'agricoltura competenti per territorio. 4. L'AGEA pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di presentazione della dichiarazione di giacenza.