Art. 2.

  1.  La dichiarazione di giacenza, prevista al precedente art. 1, e'
presentata  sul  modello  conforme al fac-simile allegato al presente
decreto  ministeriale.  Il  modello  puo'  essere  reperito  presso i
singoli  comuni  ovvero  prelevato  in  formato  elettronico dal sito
internet  del  SIAN  (www.sian.it)  e  da  altri  siti  istituzionali
indicati dall'AGEA.
  2. La dichiarazione e' presentata con riferimento al comune nel cui
territorio  sono  ubicati  i  locali  dove sono detenuti i vini e/o i
mosti entro e non oltre la data del 10 settembre di ciascun anno.
  3. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione di giacenza per
via  telematica  o  secondo altri sistemi di invio indicati dall'AGEA
attenendosi  alle  modalita'  che saranno definite daIl'A.G.E.A. Tali
modalita'  di  presentazione consentono il rispetto e la verifica dei
termini  ed  assicurino  la fruizione dei dati delle dichiarazioni ai
seguenti soggetti:
    ai Comuni;
    agli  uffici  periferici  dell'Ispettorato  Centrale  Repressione
Frodi competenti per territorio;
    agli    Uffici    decentrati   dell'Assessorato   all'agricoltura
competenti per territorio.
  4.  L'AGEA  pubblica  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana   le  modalita'  di  presentazione  della  dichiarazione  di
giacenza.