(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

NOTE  ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI GIACENZA
                         DEI VINI E/O MOSTI

Avvertenze generali
    Nella  dichiarazione  di  giacenza sono indicati i volumi di vini
e/o  mosti detenuti dal dichiarante negli stabilimenti e nei depositi
situati  nel  territorio  di  un  comune.  Pertanto  va compilata una
dichiarazione  di  giacenza  per ciascun comune sul cui territorio il
dichiarante detiene i vini o i mosti.
    La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte
del  31 luglio.  Eventuali  quantita' di vino o mosti viaggianti alla
detta data devono essere dichiarati dal destinatario.
    Eventuali  prodotti  vinicoli  ottenuti  da uve raccolte entro il
31 luglio  non  dovranno formare oggetto di dichiarazioni di giacenza
in  quanto  sono  da  considerare  come  prodotti da dichiarare nella
campagna che ha inizio il 1° agosto successivo.
1) Soggetti   obbligati   alla  compilazione  e  presentazione  della
dichiarazione di giacenza.
    Sono obbligati a presentare la dichiarazione di giacenza tutte le
persone  fisiche  o giuridiche o le associazioni di dette persone che
detengono  vino  e/o  mosti  di  uve  e/o mosti concentrati e/o mosti
concentrati rettificati alla data del 31 luglio.
2) Soggetti esonerati dall'obbligo.
    Sono    esonerati    dall'obbligo   della   presentazione   della
dichiarazione di giacenza:
      i consumatori privati;
      i   rivenditori  al  minuto  che  esercitano  professionalmente
un'attivita'   commerciale   comprendente   la  cessione  diretta  al
consumatore  finale  di  quantitativi  di  vino  non  superiori,  per
ciascuna vendita, a 60 litri;
      i  rivenditori  al minuto che utilizzano cantine attrezzate per
il  magazzinaggio  e  il  condizionamento di quantitativi di vino non
superiori a 10 ettolitri.
3) Termine di presentazione della dichiarazione.
    Le dichiarazioni di giacenza sono presentate entro e non oltre il
10 settembre   di  ciascun  anno  relativamente  al  comune  nel  cui
territorio  si  trovano  i  locali  di  conservazione dei prodotti di
giacenza.
    La  dichiarazione  di giacenza e' presentata per via telematica o
secondo   altri   sistemi   di  invio  rispettando  le  modalita'  di
presentazione  che  saranno  stabilite  dall'AGEA  e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale.

             ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO
         Sezione A) - Informazioni relative al dichiarante.
    In  questa  sezione  devono  essere  indicate  le generalita' del
dichiarante.
    In  caso  di  ditta individuale dovra' essere barrata la relativa
casella  e  dovranno  essere  indicate:  la  partita  IVA e il codice
fiscale,  il  cognome e nome, il domicilio (indirizzo, numero civico,
comune, c.a.p., e provincia).
    In  caso di persona giuridica indicare la partita IVA e il codice
fiscale,  la  ragione  sociale,  i dati della sede legale (indirizzo,
numero civico, comune, c.a.p., e provincia).
    In   questa   sezione  dovranno,  altresi',  essere  indicate  le
generalita'  del  rappresentante  (cognome  e  nome,  codice fiscale,
domicilio, comune di residenza, data e luogo di nascita) legale della
ditta  qualora  questa  sia  una persona giuridica. Nel caso di ditta
individuale  i  dati  relativi al rappresentante legale coincideranno
con quelli relativi al titolare della ditta.

Sezione  B)  -  Informazioni  relative  alle  localita'  in  cui sono
detenuti i prodotti.
    In questa sezione devono essere indicati l'indirizzo ed il comune
in  cui  sono  detenuti  i  prodotti  oggetto di dichiarazione. Se la
sezione  e'  insufficiente  deve  essere  compilato  ed allegato alla
dichiarazione  un  elenco  aggiuntivo  debitamente  sottoscritto;  si
rammenta che va compilata una dichiarazione per ciascun comune in cui
sono detenuti i prodotti.

Sezione C) - Informazioni relative ai prodotti detenuti.
    I  prodotti  ottenuti  e  detenuti sono indicati nella sezione B)
alla voce:
      «produzione»:  se  si  tratta  di  vino  e/o  mosti  ottenuti e
detenuti  da produttori. Per produttore di vino o di mosto si intende
chi  ha  proceduto  alla  trasformazione di uve proprie, e/o di mosti
acquistati  e/o  propri,  e/o di prodotti a monte del vino propri e/o
acquistati;
      «commercio»:  se  si  tratta  di  vino  e/o  mosti acquistati e
detenuti per la commercializzazione.
    Pertanto,  un produttore che ha anche acquistato vini e/o mosti e
detiene  parte  di  detti prodotti alla data del 31 luglio indichera'
nelle righe da 1 a 6 e da 14 a 15 i volumi detenuti corrispondenti ai
prodotti  ottenuti dal produttore stesso e nelle righe da 7 a 13 e da
16 a 17 i volumi detenuti corrispondenti ai prodotti acquistati.
    Nel caso in cui il produttore abbia proceduto all'assemblaggio di
prodotti   di   propria  produzione  con  prodotti  acquistati  senza
effettuare  alcuna trasformazione indica i relativi prodotti giacenti
alla  voce  «produzione»  o «commercio» applicando il principio della
proporzionalita'   oppure   indica  i  prodotti  giacenti  alla  voce
«commercio».
    I prodotti dichiarati sono espressi in ettolitri.
    Le  quantita'  devono  essere  indicate  senza riportare i valori
decimali  relativi  ai  litri;  si  precisa  che i quantitativi vanno
arrotondati  per  difetto,  cioe' all'ettolitro inferiore, se i litri
sono compresi tra 1 e 50; per eccesso, cioe' all'ettolitro superiore,
se  i  litri sono compresi tra 51 e 99. A titolo di esempio ettolitri
4,50  pari  a  litri  450,  vanno  indicati  come  ettolitri 4 mentre
ettolitri 5,51 pari a litri 551, vanno indicati come ettolitri 6.

                             PRODUZIONE
    Al   rigo   1   devono  essere  indicate  le  quantita'  detenute
(rossi/rosati,  bianchi  e  totale)  di  vini  da  tavola tranquilli,
esclusi  quelli  ad  indicazione  geografica  tipica  da  indicare al
successivo  rigo  2  ed  escluse  le  tipologie spumanti, frizzanti e
liquorosi da indicare nei successivi righi.
    Al   rigo   2   devono  essere  indicate  le  quantita'  detenute
(rossi/rosati,  bianchi  e  totale)  di vini da tavola ad indicazione
geografica tipica, con esclusione quindi dei vini spumanti, frizzanti
e liquorosi da indicare nella successiva riga.
    Al   rigo   3   devono  essere  indicate  le  quantita'  detenute
(rossi/rosati,  bianchi  e  totale) di vini spumanti, vini frizzanti,
vini  liquorosi  non  riconosciuti  come  D.O.C. e D.O.C.G., compresi
quelli  ad  indicazione geografica tipica. Nella stessa riga potranno
essere  indicati  i  vini da uve stramature quando sara' stabilita la
relativa disciplina.
    Al  rigo  4  devono essere indicate le quantita' di mosti di uve,
compresi  i  mosti  di  uve  IGT  esclusi i mosti concentrati e mosti
concentrati   e  rettificati.  I  mosti  devono  essere  espressi  in
ettolitri  di  vino;  la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il
volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.
    Al   rigo   5   devono  essere  indicate  le  quantita'  detenute
(rossi/rosati,  bianchi  e  totale)  di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a
essere   commercializzati   come   vini  tranquilli,  vini  spumanti,
frizzanti  o  liquorosi  compresi  i  mosti atti a dare vini D.O.C. e
D.O.C.G.
    Al  rigo  6  devono  essere  riportate  la  somma delle quantita'
indicate ai righi da 1 a 5.

                              COMMERCIO
    Al   rigo   7   devono  essere  indicate  le  quantita'  detenute
(rossi/rosati,  bianchi  e  totale)  di  vini  da  tavola tranquilli,
esclusi  quelli  ad  indicazione  geografica  tipica  da  indicare al
successivo  rigo  8  ed  escluse  le  tipologie spumanti, frizzanti e
liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.
    Al rigo 8 devono essere indicate le quantita' detenute di vini da
tavola  (rossi/rosati, bianchi e totale) con I.G.T. ad esclusione dei
spumanti, frizzanti e liquorosi da indicare nel successivo rigo 9.
    Al  rigo  9  devono  essere  devono  essere indicate le quantita'
detenute  (rossi/rosati,  bianchi  e  totale)  di vini spumanti, vini
frizzanti,  vini  liquorosi  non riconosciuti come D.O.C. e D.O.C.G.,
compresi  quelli  ad indicazione geografica tipica. Nella stessa riga
potranno  essere  indicati  i  vini  da  uve  stramature quando sara'
stabilita la relativa disciplina.
    Al  rigo  10 devono essere indicate le quantita' di mosti di uve,
compresi  i  mosti  di  uve  IGT  esclusi i mosti concentrati e mosti
concentrati   e  rettificati.  I  mosti  devono  essere  espresse  in
ettolitri  di  vino;  la riduzione a vino si ottiene moltiplicando il
volume di mosti muti per il coefficiente 0,95.
    Al   rigo   11  devono  essere  indicate  le  quantita'  detenute
(rossi/rosati,  bianchi  e  totale)  di vini D.O.C. e D.O.C.G. atti a
essere   commercializzati   come   vini  tranquilli,  vini  spumanti,
frizzanti  o  liquorosi  compresi  i  mosti atti a dare vini D.O.C. e
D.O.C.G..
    Al  rigo 12 devono essere indicate le quantita' di vini importati
dai paesi terzi.
    Al  rigo  13  devono  essere  riportate  la somma delle quantita'
indicate ai righi da 7 a 12.
    Ai  righi  14,  15,  16, e 17 devono essere indicate le quantita'
rispettivamente  di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato
detenute  espresse in ettolitri di mosto, e quindi nel loro effettivo
volume senza applicazione di nessun coefficiente.
Sezioni  D);  E);  F);  e G) - Informazioni relative ai vini D.O.C. e
D.O.C.G.  ed ai vini spumanti, ai vini frizzanti ed ai vini liquorosi
D.O.C. e D.O.C.G.
    In  queste  sezioni  i  detentori  di  vini  tranquilli  D.O.C. e
D.O.C.G.,  vini  spumanti  D.O.C. e D.O.C.G., vini frizzanti D.O.C. e
D.O.C.G.,  vini  liquorosi  D.O.C. e D.O.C.G. devono specificare, per
ogni tipo di vino, il codice e la descrizione completa del vino (es.:
descrizione «............») prevista dal disciplinare.
    La  ricerca  del  codice  e' effettuata utilizzando le tabelle di
codifica   riportate   in  allegato.  Si  richiama  l'attenzione  dei
dichiaranti  che  la  codifica  da  utilizzare per la compilazione di
dette  sezioni. e' modificata rispetto a quella utilizzata negli anni
precedenti  e  riprende  quella  utilizzata per la compilazione della
dichiarazione delle superfici vitate.
    Qualora  la  denominazione  del  prodotto  detenuto  non  risulti
presente nelle tabelle, nella colonna «codice» dovra' essere indicata
la   dicitura   «N.C.»   (non   codificato),   mentre  nella  colonna
«Denominazione» va riportata la dicitura prevista dal disciplinare.
    Deve  essere indicato il codice «9999» per i vini VQPRD importati
da altri paesi comunitari.
    Si   fa   presente,   a   scopo  di  maggior  chiarezza,  che  la
denominazione   del   vino  deve  essere  riportata  senza  ulteriori
specificazioni  quali,  ad  esempio,  nome della casa produttrice e/o
imbottigliatrice,   annata   di   produzione  delle  uve,  metodi  di
spumantizzazione o vinificazione, etc.
    Non  vanno  indicati  in  tali  sezioni  quantitativi  di vino in
giacenza, per tipologia, inferiori all'ettolitro.
    Nel  caso di mosto di uve indicato nella sezione B, sotto la riga
5  e  10, la codifica deve essere riportata utilizzando il codice del
vino  al  quale  esso dara' origine con l'avvertenza di riportare una
«M» successivamente al codice nella apposita colonna «Mosto».
    Ad  es.:  il  mosto parzialmente fermentato Moscato d'Asti atto a
produrre   Asti   Spumante  deve  essere  indicato  nella  sezione  E
utilizzando i codici 0013.

Sezione D) - Informazioni relative ai vini a D.O.C. e D.O.C.G.
    In  questa  sezione  i  detentori  di  vini  tranquilli  D.O.C. e
D.O.C.G.  dovranno  specificare,  per  ogni tipo di vino, nella prima
colonna   il   codice   della   DO   corrispondente;   nella  colonna
«Denominazione»   va  riportata  la  descrizione  completa  del  vino
prevista  nel  disciplinare; nelle ultime due colonne vanno riportate
le  quantita' di vino detenute in relazione al colore sempre espresse
in ettolitri.
    Se  la  sezione e' insufficiente deve essere compilato l'apposito
allegato   debitamente   sottoscritto,  da  inviare  unitamente  alla
dichiarazione.

Sezione  E)  -  Informazioni  relative  ai  vini  spumanti  D.O.C.  e
D..O.C.G.
    In questa sezione i detentori di vini spumanti D.O.C. e D.O.C.G.,
dovranno  specificare,  per ogni tipo di vino, nella prima colonna il
codice  della  DO  corrispondente;  nella  colonna «Denominazione» va
riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare;
nelle  ultime  due  colonne  vanno  riportate  le  quantita'  di vino
detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
    Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione  F)  -  Informazioni  relative  ai  vini  frizzanti  D.O.C. e
D.O.C.G.
    In questa sezione i detentori di vini frizzanti D.O.C. e D.O.C.G,
dovranno  specificare,  per ogni tipo di vino, nella prima colonna il
codice  della  DO  corrispondente;  nella  colonna «Denominazione» va
riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare;
nelle  ultime  due  colonne  vanno  riportate  le  quantita'  di vino
detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
    Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.

Sezione  G)  -  Informazioni  relative  ai  vini  liquorosi  D.O.C. e
D.O.C.G.
    In questa sezione i detentori di vini liquorosi D.O.C. e D.O.C.G,
dovranno  specificare,  per ogni tipo di vino, nella prima colonna il
codice  della  DO  corrispondente;  nella  colonna «Denominazione» va
riportata la descrizione completa del vino prevista nel disciplinare;
nelle  ultime  due  colonne  vanno  riportate  le  quantita'  di vino
detenute in relazione al colore sempre espresse in ettolitri.
    Se la sezione e' insufficiente regolarsi come per la sezione D.
    Le  quantita'  riportate nelle righe «Totale» delle sezioni D, E,
F,  G,  devono  coincidere  con le quantita' indicate rispettivamente
alle righe 5 e 11 della sezione B sommate alle eventuali quantita' di
mosto indicate.