Art. 4.
  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il
16 giugno  2004,  al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi  d'interesse  lordi  per  sessantadue  giorni. A tal fine, la
Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire  le  relative  partite nel
servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari
al giorno di regolamento.
  Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 16 giugno 2004.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita
previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto
ricavo  dell'emissione,  ed  al capitolo 3240 (unita' previsionale di
base  6.2.6),  art.  3,  per  quello  relativo al dietimi d'interesse
dovuti, al lordo.
  In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.