IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in  particolare,  l'art.  148,  comma  1, il quale ha previsto che le
entrate    derivanti    dalle    sanzioni   amministrative   irrogate
dall'Autorita'   garante  delle  concorrenza  e  del  mercato,  siano
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
  Visto,  altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  il  quale  stabilisce  che le entrate di cui al comma 1 del
medesimo   articolo   siano  riassegnate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ad un apposito Fondo iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle attivita' produttive per
essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di
volta  in  volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo
derivante   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'
garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio  dei  consumatori», nello stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
133223  del  18 dicembre  2003  che, in attuazione di quanto disposto
dall'art.  148,  comma  2,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha
provveduto  a  riassegnare  le entrate di cui al comma 1 del medesimo
articolo  al  Fondo  derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato da destinare
ad  iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo
di Euro 16.629.951,61;
  Ritenuto  di  poter  favorire  l'accesso  al  credito al consumo di
alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un
fondo  di  garanzia  la  cui  gestione viene attribuita all'IPI, ente
strumentale di questa amministrazione;
  Sentite  le  Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso
il  loro  parere  nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella
seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei deputati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  ulteriori risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante
dalle  sanzioni  amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza  e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei
consumatori»,  la cui consistenza in termini di competenza per l'anno
finanziario  2003  e'  pari  a  Euro  16.629.951,61, sono destinate a
iniziative  dirette  a  sostenere l'accesso al credito al consumo per
l'acquisto  di  beni  durevoli  da  parte dei nuclei familiari con un
reddito   complessivo   (ISEE),  determinato  ai  sensi  del  decreto
legislativo   31 marzo  1998,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, non superiore a Euro 15.000,00.
  2.  Il  Fondo  interviene  accordando  una garanzia pari al 50% del
finanziamento  concesso  ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da
Banche  iscritte  all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo
1° settembre  1993,  n. 385, ovvero da societa' finanziarie da queste
controllate  ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo
decreto legislativo n. 385 del 1993, che abbiano sottoscritto formale
accettazione  delle  modalita'  di  gestione  del  Fondo  di  cui  al
successivo  art.  2,  comma 2.  In ogni caso il valore della garanzia
concessa  non  puo' superare l'importo di Euro 1.500,00 e puo' essere
garantito un solo finanziamento per nucleo familiare.
  3.  I  limiti  del  reddito  complessivo (ISEE) e l'importo massimo
della  garanzia  concedibile  di  cui  ai precedenti commi 1 e 2 sono
verificati  almeno  una  volta l'anno e, ove necessario, adeguati con
decreto  del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la
tutela dei consumatori.