IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante delle concorrenza e del mercato, siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori; Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 133223 del 18 dicembre 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo di Euro 16.629.951,61; Ritenuto di poter favorire l'accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione viene attribuita all'IPI, ente strumentale di questa amministrazione; Sentite le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso il loro parere nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei deputati; Decreta: Art. 1. 1. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», la cui consistenza in termini di competenza per l'anno finanziario 2003 e' pari a Euro 16.629.951,61, sono destinate a iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un reddito complessivo (ISEE), determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, non superiore a Euro 15.000,00. 2. Il Fondo interviene accordando una garanzia pari al 50% del finanziamento concesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da Banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da societa' finanziarie da queste controllate ed iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, che abbiano sottoscritto formale accettazione delle modalita' di gestione del Fondo di cui al successivo art. 2, comma 2. In ogni caso il valore della garanzia concessa non puo' superare l'importo di Euro 1.500,00 e puo' essere garantito un solo finanziamento per nucleo familiare. 3. I limiti del reddito complessivo (ISEE) e l'importo massimo della garanzia concedibile di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono verificati almeno una volta l'anno e, ove necessario, adeguati con decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori.