Art. 2.
  1.   Le  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  sono  assegnate
all'Istituto  per  la Promozione Industriale (IPI) che istituisce uno
specifico  Fondo  di garanzia, con propria contabilita' separata, per
il  sostegno  dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1,
comma  1.  L'IPI, nel rispetto delle previsioni di cui al testo unico
delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia approvato con decreto
legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  provvede alla gestione di
detto fondo attraverso l'affidamento a soggetti terzi individuati nel
rispetto  della  vigente  normativa in materia di appalto di servizi.
Inoltre  l'IPI  e'  autorizzato  a  utilizzare,  nel  limite  di Euro
500.000,00,  lo  stanziamento  di  cui  al comma 1 dell'art. 1 per la
realizzazione  del  sistema  informativo  per  la  gestione del fondo
nonche' per la copertura dei costi sostenuti per l'impostazione delle
attivita'  di  controllo  e  monitoraggio  della  gestione  e  per la
selezione  del  soggetto  terzo. Ai fini dell'attuazione del presente
comma  l'IPI  e'  autorizzato  ad  apportare  le  eventuali modifiche
statutarie che si rendessero necessarie.
  2.  Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive,
da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana,
sono  approvate,  su  proposta dell'IPI, le modalita' di gestione del
fondo  che  dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali in
materia  di  semplificazione  del procedimento e della documentazione
amministrativa:  il  criterio cronologico di esame delle richieste di
ammissione  alla  garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei
soggetti  che  siano  stati  condannati con sentenza definitiva per i
reati  di  associazione  di  tipo  mafioso,  riciclaggio e impiego di
danaro, beni o altra utilita' di provenienza illecita; nonche' misure
idonee  a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi
al Fondo.
  3.  Con  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero delle attivita'
produttive   e   l'IPI   sono   disciplinati  i  reciproci  rapporti,
l'attivita'   di   controllo   e   monitoraggio  e  le  modalita'  di
trasferimento  delle  risorse  di  cui  all'art.  1.  La  convenzione
provvede,  altresi', a definire le modalita' di rendicontazione delle
spese  relative  alle attivita' di cui al precedente comma 1, nonche'
di  quelle  relative  allo svolgimento delle attivita' di controllo e
monitoraggio  della  gestione  del Fondo; gli oneri riferiti a queste
ultime attivita' gravano sugli interessi che maturano sull'importo di
cui all'art. 1, comma 1.
  4.  Il  Ministro  delle  attivita' produttive trasmette annualmente
alle  competenti  commissioni  parlamentari del Senato e della Camera
dei  deputati,  in  base  all'attivita'  di  controllo e monitoraggio
svolta   dall'IPI,  una  relazione  sull'operativita'  del  Fondo  di
garanzia  in  base alla quale propone eventuali modifiche al presente
decreto.