Art. 2. 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate all'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) che istituisce uno specifico Fondo di garanzia, con propria contabilita' separata, per il sostegno dell'accesso al credito dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1. L'IPI, nel rispetto delle previsioni di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, provvede alla gestione di detto fondo attraverso l'affidamento a soggetti terzi individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi. Inoltre l'IPI e' autorizzato a utilizzare, nel limite di Euro 500.000,00, lo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 1 per la realizzazione del sistema informativo per la gestione del fondo nonche' per la copertura dei costi sostenuti per l'impostazione delle attivita' di controllo e monitoraggio della gestione e per la selezione del soggetto terzo. Ai fini dell'attuazione del presente comma l'IPI e' autorizzato ad apportare le eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie. 2. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono approvate, su proposta dell'IPI, le modalita' di gestione del fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei principi generali in materia di semplificazione del procedimento e della documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla garanzia dei soggetti che siano stati condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilita' di provenienza illecita; nonche' misure idonee a scongiurare l'inadempimento volontario dei soggetti ammessi al Fondo. 3. Con convenzione stipulata tra il Ministero delle attivita' produttive e l'IPI sono disciplinati i reciproci rapporti, l'attivita' di controllo e monitoraggio e le modalita' di trasferimento delle risorse di cui all'art. 1. La convenzione provvede, altresi', a definire le modalita' di rendicontazione delle spese relative alle attivita' di cui al precedente comma 1, nonche' di quelle relative allo svolgimento delle attivita' di controllo e monitoraggio della gestione del Fondo; gli oneri riferiti a queste ultime attivita' gravano sugli interessi che maturano sull'importo di cui all'art. 1, comma 1. 4. Il Ministro delle attivita' produttive trasmette annualmente alle competenti commissioni parlamentari del Senato e della Camera dei deputati, in base all'attivita' di controllo e monitoraggio svolta dall'IPI, una relazione sull'operativita' del Fondo di garanzia in base alla quale propone eventuali modifiche al presente decreto.