IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
  Visti,  in  particolare  il  comma  1  dell'art.  148  della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  il  quale  ha  previsto  che le entrate
derivanti   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'
garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative
a  vantaggio dei consumatori ed il comma 2 il quale stabilisce che le
entrate  in  questione  siano  riassegnate  con  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ad un apposito Fondo iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle attivita' produttive per
essere  destinate  alle iniziative in questione, individuate di volta
in  volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo
derivante   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'
garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio  dei  consumatori», nello stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
133223  del  18 dicembre  2003  che, in attuazione di quanto disposto
dall'art.  148,  comma  2,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha
provveduto  a  riassegnare  le entrate di cui al comma 1 del medesimo
articolo  al  Fondo  derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato da destinare
ad  iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo
di Euro 16.629.951,61;
  Visto  il  proprio decreto del 22 dicembre 2003 con cui, sentite le
Commissioni   parlamentari   competenti,   detto   importo   di  Euro
16.629.951,61 e' stato destinato al miglioramento delle condizioni di
accesso al credito al consumo di alcune categorie di nuclei familiari
attraverso la costituzione di un fondo di garanzia la cui gestione e'
stata  attribuita  all'Istituto  per la Promozione Industriale (IPI),
ente strumentale di questa amministrazione;
  Visto il decreto del 22 dicembre 2003 con cui il Direttore generale
per  l'armonizzazione  del  mercato  e  la  tutela dei consumatori ha
impegnato a favore dell'IPI il suddetto importo di Euro 16.629.951,61
sul  capitolo  1650  «Fondo  derivante  dalle sanzioni amministrative
irrogate  dall'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato da
destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori»;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, del proprio decreto in data 22 dicembre
che  prevede  che con successivo decreto del Ministro delle attivita'
produttive,  da  pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana,  siano  approvate,  su  proposta  dell'IPI, le modalita' di
gestione  del fondo che dovranno prevedere, nel rispetto dei principi
generali  in  materia  di  semplificazione  del  procedimento e della
documentazione amministrativa: il criterio cronologico di esame delle
richieste  di  ammissione alla garanzia del Fondo; l'esclusione dalla
garanzia  dei  soggetti  che  siano  stati  condannati  con  sentenza
definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio e
impiego  di  danaro,  beni  o altra utilita' di provenienza illecita;
nonche'  misure  idonee  a scongiurare l'inadempimento volontario dei
soggetti ammessi al Fondo;
  Vista la proposta formulata dall'IPI;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente provvedimento, si intende per:
    a) «Ministero» il Ministero delle attivita' produttive;
    b) «IPI», l'Istituto per la Promozione Industriale;
    c) «Fondo»,  il Fondo di garanzia per il sostegno dell'accesso al
credito  al  consumo  dei  soggetti  beneficiari, cosi' come previsto
dall'art.  2,  comma  1  del  decreto  del  Ministro  delle attivita'
produttive  del  22 dicembre  2003  ed istituito dall'IPI con propria
contabilita' separata;
    d) «nucleo familiare», il nucleo familiare, composto dal soggetto
beneficiario,   dai   soggetti  con  i  quali  convive  e  da  quelli
considerati a suo carico ai fini IRPEF, cosi' come definito dall'art.
2,  comma  2  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  109,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    e) «ISEE»,  l'Indicatore  della Situazione Economica Equivalente,
cosi'  come  determinato  ai  sensi  del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
    f) «soggetti  beneficiari»,  i cittadini appartenenti a un nucleo
familiare  con  un  reddito  complessivo  ISEE  non superiore ad Euro
15.000,00  che non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva
per  i  reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego
di denaro, beni o altra utilita' di provenienza illecita, di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
    g)  «soggetti  richiedenti», le banche e societa' finanziarie che
hanno sottoscritto la formale accettazione del presente regolamento e
hanno   ricevuto  dall'IPI  le  istruzioni  necessarie  ai  fini  del
collegamento  telematico  con  il  gestore,  secondo  quanto previsto
all'art. 2;
    h) «credito  al  consumo»,  la  concessione da parte dei soggetti
richiedenti  di  credito  sotto  forma  di dilazione di pagamento, di
finanziamento  o  di altra analoga facilitazione finanziaria a favore
di  una  persona  fisica  che agisce per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale  o  professionale eventualmente svolta (consumatore),
cosi'  come  definito  dall'art. 121, comma 1 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
    i) «erogazione»,  in  caso  di  credito  al consumo richiesto dal
soggetto   beneficiario   direttamente   ai   soggetti   richiedenti,
l'accredito    dell'importo   nelle   disponibilita'   del   soggetto
beneficiario  stesso;  in  caso  di  credito al consumo richiesto dal
soggetto  beneficiario  al  soggetto  richiedente  tramite  l'impresa
venditrice,  la  consegna  del  bene  di consumo durevole al soggetto
beneficiario stesso da parte dell'impresa venditrice;
    j) «TAEG»  (tasso  annuo  effettivo globale), il costo totale del
credito  a  carico del consumatore espresso in percentuale annua, con
due  cifre  decimali,  del  credito  concesso,  cosi'  come  definito
dall'art.  122  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; il
TAEG  comprende  gli  interessi  e  tutti  gli oneri da sostenere per
utilizzare il credito;
    k) «gestore»,  la  banca  individuata  nel rispetto della vigente
normativa  in  materia  di  appalti  pubblici  di servizi, incaricata
dall'IPI  di  provvedere,  sulla  base  di apposita convenzione, alla
gestione  amministrativa e tecnica del Fondo, alla liquidazione delle
perdite,  alle  procedure di recupero dei crediti per conto dell'IPI,
all'attivita'  di  rendicontazione  dell'operativita' e alla gestione
finanziaria  della  liquidita'  del  Fondo;  il gestore non puo', per
tutta la durata della convenzione, presentare richieste di ammissione
alla garanzia del Fondo.