Art. 10.
                        Controlli e verifiche
  1.  Ai fini dei controlli e verifiche effettuati dall'IPI, anche in
base  alla  convenzione  prevista  dall'art.  2, comma 3, del decreto
ministeriale   22 dicembre   2003,   i  soggetti  richiedenti  devono
conservare  per  cinque  anni  dalla  data della comunicazione di cui
all'art. 8, comma 3:
    a) la documentazione di cui all'art. 3, comma 1;
    b) la  documentazione relativa al credito al consumo concesso, in
particolare:
      i) contratto di finanziamento contenente le date di concessione
e  di  erogazione del credito al consumo e l'indicazione del tasso di
interesse praticato e del tasso di mora;
      ii) piano di ammortamento con le relative scadenze.
  2.  La  garanzia  del  Fondo  non e' dovuta nel caso in cui vengano
accertate,  in  sede  di  verifica  e  controllo, irregolarita' nella
documentazione in possesso dei soggetti richiedenti che questi ultimi
avrebbero  potuto  rilevare tramite le verifiche previste all'art. 7,
comma 1, lettera a).