Art. 10. Controlli e verifiche 1. Ai fini dei controlli e verifiche effettuati dall'IPI, anche in base alla convenzione prevista dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 dicembre 2003, i soggetti richiedenti devono conservare per cinque anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 8, comma 3: a) la documentazione di cui all'art. 3, comma 1; b) la documentazione relativa al credito al consumo concesso, in particolare: i) contratto di finanziamento contenente le date di concessione e di erogazione del credito al consumo e l'indicazione del tasso di interesse praticato e del tasso di mora; ii) piano di ammortamento con le relative scadenze. 2. La garanzia del Fondo non e' dovuta nel caso in cui vengano accertate, in sede di verifica e controllo, irregolarita' nella documentazione in possesso dei soggetti richiedenti che questi ultimi avrebbero potuto rilevare tramite le verifiche previste all'art. 7, comma 1, lettera a).