Art. 11.
Avvio   delle  procedure  di  recupero  nei  confronti  del  soggetto
                            beneficiario
  1.  In  caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti
richiedenti    devono    inviargli    l'intimazione   del   pagamento
dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e
interessi  contrattuali e di mora, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento,  entro centottanta giorni dalla data dell'inadempimento,
intendendosi  per  tale  la  data  della  prima  rata  rimasta, anche
parzialmente, insoluta.
  2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata per conoscenza al
gestore.