Art. 11. Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario 1. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti devono inviargli l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi contrattuali e di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro centottanta giorni dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta. 2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata per conoscenza al gestore.