Art. 12.
                        Attivazione del Fondo
  1.  Trascorsi  novanta giorni dalla data di invio della intimazione
di  cui  all'art. 11, comma 1, senza che sia intervenuto il pagamento
degli  importi  dovuti da parte del soggetto beneficiario, i soggetti
richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.
  2.  La  richiesta  di  attivazione del Fondo deve essere inviata al
gestore,  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, entro
centottanta  giorni  dalla  data  di  invio  della intimazione di cui
all'art. 11, comma 1. Il mancato rispetto di tale termine e' causa di
inefficacia della garanzia del Fondo.
  3. Alla richiesta devono essere allegati:
    a) dichiarazione del soggetto richiedente che attesti:
      i) la data dell'inadempimento, come definita all'art. 11, comma
1;
      ii) la  data  di  avvio delle procedure di recupero del credito
con  indicazioni  sugli  atti  intrapresi  e  sulle  eventuali  somme
recuperate;
      iii) l'ammontare   dell'esposizione,  rilevato  al  novantesimo
giorno  successivo  alla  data  della intimazione di pagamento di cui
all'art.  11,  comma  1, comprensivo delle rate scadute e non pagate,
del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
      iv) copia della documentazione di cui all'art. 3, comma 1;
    b)  copia  del  contratto  di finanziamento contenente le date di
concessione  e  di  erogazione del credito al consumo e l'indicazione
del  tasso  di  interesse praticato, del tasso di mora e di tutti gli
oneri da sostenere per utilizzare il credito;
    c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze.
  4.  La  garanzia del Fondo e' inefficace in caso non sia verificata
la  rispondenza della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, con
i  dati  forniti dai soggetti richiedenti all'atto della richiesta di
ammissione  al  Fondo  e in caso non siano stati rispettati i termini
previsti all'art. 12, commi 1 e 2.
  5.   Entro   novanta   giomi   dal   ricevimento   della   completa
documentazione  di cui all'art. 12, comma 3, il gestore, nel rispetto
dell'ordine  cronologico  di invio delle richieste e subordinatamente
all'esistenza  di  disponibilita'  del  Fondo,  liquida  ai  soggetti
richiedenti,   nel  limite  dell'importo  massimo  garantito  di  cui
all'art.   5,   comma   1,   lettera  a),  un  importo  pari  al  50%
dell'ammontare  dell'esposizione  rilevato come previsto all'art. 12,
comma 3, lettera a), sub. iii).
  6. Qualora il gestore nel corso dell'istruttoria della richiesta di
attivazione   del   Fondo  richiedesse  ai  soggetti  richiedenti  il
completamento   della   documentazione   prevista,  ivi  compresa  la
rettifica  o  integrazione  di  dichiarazioni  erronee  o incomplete,
ovvero  i  chiarimenti  necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il
termine  di  cui  all'art.  12,  comma  5,  decorre dalla data in cui
arrivano  i  dati,  le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti
richiesti.  Le  richieste  di attivazione del Fondo sono respinte dal
gestore  qualora  le  rettifiche  o integrazioni ovvero i chiarimenti
inerenti  la documentazione di cui all'art. 12, comma 3, non arrivino
al  gestore  entro  il  termine  di  novanta  giomi  dalla data della
richiesta del gestore stesso.