Art. 12. Attivazione del Fondo 1. Trascorsi novanta giorni dalla data di invio della intimazione di cui all'art. 11, comma 1, senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo. 2. La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro centottanta giorni dalla data di invio della intimazione di cui all'art. 11, comma 1. Il mancato rispetto di tale termine e' causa di inefficacia della garanzia del Fondo. 3. Alla richiesta devono essere allegati: a) dichiarazione del soggetto richiedente che attesti: i) la data dell'inadempimento, come definita all'art. 11, comma 1; ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al novantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui all'art. 11, comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora; iv) copia della documentazione di cui all'art. 3, comma 1; b) copia del contratto di finanziamento contenente le date di concessione e di erogazione del credito al consumo e l'indicazione del tasso di interesse praticato, del tasso di mora e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito; c) copia del piano di ammortamento con le relative scadenze. 4. La garanzia del Fondo e' inefficace in caso non sia verificata la rispondenza della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, con i dati forniti dai soggetti richiedenti all'atto della richiesta di ammissione al Fondo e in caso non siano stati rispettati i termini previsti all'art. 12, commi 1 e 2. 5. Entro novanta giomi dal ricevimento della completa documentazione di cui all'art. 12, comma 3, il gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di invio delle richieste e subordinatamente all'esistenza di disponibilita' del Fondo, liquida ai soggetti richiedenti, nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), un importo pari al 50% dell'ammontare dell'esposizione rilevato come previsto all'art. 12, comma 3, lettera a), sub. iii). 6. Qualora il gestore nel corso dell'istruttoria della richiesta di attivazione del Fondo richiedesse ai soggetti richiedenti il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine di cui all'art. 12, comma 5, decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le richieste di attivazione del Fondo sono respinte dal gestore qualora le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti inerenti la documentazione di cui all'art. 12, comma 3, non arrivino al gestore entro il termine di novanta giomi dalla data della richiesta del gestore stesso.